Art. 13. Surrogazione legale 1. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il gestore acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario per le somme pagate. Il gestore effettua le procedure di recupero per conto dell'IPI e invia allo stesso, entro novanta giomi dalla conclusione delle procedure una relazione sulle attivita' di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso.