Art. 13.
                         Surrogazione legale
  1.  Ai  sensi  dell'art.  1203  del  codice civile, a seguito della
liquidazione  della  perdita  al  soggetto  richiedente,  il  gestore
acquisisce  il  diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario per le
somme  pagate. Il gestore effettua le procedure di recupero per conto
dell'IPI  e  invia allo stesso, entro novanta giomi dalla conclusione
delle  procedure  una  relazione sulle attivita' di recupero svolte e
l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date
di incasso.