Art. 14. Versamenti al Fondo 1. I soggetti richiedenti devono versare al Fondo una commissione «una tantum» pari a 3 euro per ogni operazione di credito al consumo ammessa alla garanzia che l'IPI e' autorizzato ad utilizzare per remunerare il soggetto gestore del Fondo. 2. Entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre e il 15 gennaio di ogni anno, il gestore richiede ai soggetti richiedenti il pagamento della commissione relativa alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre. 3. Il mancato versamento delle commissioni di cui al comma precedente 22 entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta del gestore e' motivo di inefficacia delle garanzie rilasciate nel trimestre di riferimento e di sospensione per il soggetto richiedente della facolta' ad operare con il Fondo.