Art. 14.
                         Versamenti al Fondo
  1.  I  soggetti richiedenti devono versare al Fondo una commissione
«una  tantum» pari a 3 euro per ogni operazione di credito al consumo
ammessa  alla  garanzia  che  l'IPI  e' autorizzato ad utilizzare per
remunerare il soggetto gestore del Fondo.
  2.  Entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre e il 15 gennaio
di  ogni  anno,  il  gestore  richiede  ai  soggetti  richiedenti  il
pagamento  della  commissione  relativa  alle operazioni ammesse alla
garanzia del Fondo rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto
trimestre.
  3.  Il  mancato  versamento  delle  commissioni  di  cui  al  comma
precedente  22  entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
richiesta  del  gestore  e'  motivo  di  inefficacia  delle  garanzie
rilasciate  nel  trimestre  di  riferimento  e  di sospensione per il
soggetto richiedente della facolta' ad operare con il Fondo.