Art. 2.
                        Soggetti richiedenti
  1.  Possono  richiedere  la  garanzia  del Fondo le banche iscritte
all'Albo  di  cui  all'art.  13  del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385  e  le  societa'  finanziarie,  controllate da banche,
iscritte  nell'elenco  di  cui  all'art.  107  del  medesimo  decreto
legislativo  che  abbiano  sottoscritto  formale  accettazione  delle
modalita'  di  gestione  di  cui al presente provvedimento e ricevuto
dall'IPI le istruzioni e le modalita' tecniche necessarie ai fini del
collegamento telematico con il gestore.