Art. 2. Soggetti richiedenti 1. Possono richiedere la garanzia del Fondo le banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le societa' finanziarie, controllate da banche, iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo che abbiano sottoscritto formale accettazione delle modalita' di gestione di cui al presente provvedimento e ricevuto dall'IPI le istruzioni e le modalita' tecniche necessarie ai fini del collegamento telematico con il gestore.