Art. 3.
      Documentazione che i soggetti beneficiari devono allegare
           alla richiesta di credito al consumo presentata
                      ai soggetti richiedenti.
  1.  I  soggetti beneficiari, ai fini dell'ammissione del credito al
consumo  alla garanzia del Fondo, presentano ai soggetti richiedenti,
anche  tramite  l'impresa  venditrice  dei  beni  di consumo durevoli
convenzionata con gli stessi soggetti richiedenti:
    a) apposita  dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta
secondo  lo  schema  di  cui  all'allegato 1, attestante l'assenza di
condanna con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 1, comma
1, lettera f);
    b) valida  attestazione,  rilasciata dall'INPS o, in alternativa,
dai  comuni,  dai  centri  autorizzati  di assistenza fiscale o dalle
amministrazioni  pubbliche  alle quali e' presentata la dichiarazione
sostitutiva  unica  (DSU)  ai  fini  della  determinazione dell'ISEE,
riportante  il  contenuto della suddetta dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo della situazione economica;
    c) dichiarazione  di  impegno,  redatta  secondo lo schema di cui
all'allegato 2, del soggetto beneficiario ad utilizzare integralmente
il  credito  al  consumo  per l'acquisto di beni di consumo durevoli;
tale  dichiarazione  non  e' dovuta nel caso di operazioni effettuate
dai soggetti richiedenti per il tramite di imprese venditrici di beni
di consumo durevoli.