Art. 3. Documentazione che i soggetti beneficiari devono allegare alla richiesta di credito al consumo presentata ai soggetti richiedenti. 1. I soggetti beneficiari, ai fini dell'ammissione del credito al consumo alla garanzia del Fondo, presentano ai soggetti richiedenti, anche tramite l'impresa venditrice dei beni di consumo durevoli convenzionata con gli stessi soggetti richiedenti: a) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1, attestante l'assenza di condanna con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 1, comma 1, lettera f); b) valida attestazione, rilasciata dall'INPS o, in alternativa, dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dalle amministrazioni pubbliche alle quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini della determinazione dell'ISEE, riportante il contenuto della suddetta dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica; c) dichiarazione di impegno, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2, del soggetto beneficiario ad utilizzare integralmente il credito al consumo per l'acquisto di beni di consumo durevoli; tale dichiarazione non e' dovuta nel caso di operazioni effettuate dai soggetti richiedenti per il tramite di imprese venditrici di beni di consumo durevoli.