Art. 4.
                       Operazioni ammissibili
  1.  Sono  ammissibili  alla  garanzia  del  Fondo  le operazioni di
credito al consumo che presentano i seguenti requisiti:
    a) sono richieste dai soggetti richiedenti;
    b) sono  concesse  a  fronte  dell'acquisto  di  beni  di consumo
durevoli;
    c) sono  regolate  ad  un  TAEG non superiore al «TAEG credito al
consumo»,  rilevato  dalla  Banca d'Italia (Supplementi al Bollettino
Statistico,  Istituzioni finanziarie monetarie: banche e fondi comuni
monetari,  Tav.  19,  Tassi di interesse bancari sui prestiti in euro
alle     famiglie:     nuove     operazioni;     pagina     internet:
www.bancaditalia.it/statistiche/consultazione),   relativo   al  mese
precedente a quello di erogazione del credito al consumo;
    d) prevedono un piano di rimborso a rate mensili; il numero delle
rate non puo' essere inferiore a 12 ne' superiore a 48;
    e) sono  erogate,  a  pena  di  inefficacia della garanzia, entro
quindici  giorni dalla data di ammissione al Fondo di cui all'art. 8,
comma 3.
  2. Non sono ammissibili le richieste relative a:
    a) crediti  al  consumo  concessi precedentemente alla ammissione
alla garanzia del Fondo;
    b) soggetti  beneficiari  appartenenti  a  nuclei  familiari  che
abbiano  in  essere un'operazione di credito al consumo garantita dal
Fondo a favore di un loro componente;
    c)  soggetti  beneficiari  appartenenti  a nuclei familiari per i
quali   risulti   che   ad  un  loro  componente  sia  stata  inviata
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1.