Art. 4. Operazioni ammissibili 1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di credito al consumo che presentano i seguenti requisiti: a) sono richieste dai soggetti richiedenti; b) sono concesse a fronte dell'acquisto di beni di consumo durevoli; c) sono regolate ad un TAEG non superiore al «TAEG credito al consumo», rilevato dalla Banca d'Italia (Supplementi al Bollettino Statistico, Istituzioni finanziarie monetarie: banche e fondi comuni monetari, Tav. 19, Tassi di interesse bancari sui prestiti in euro alle famiglie: nuove operazioni; pagina internet: www.bancaditalia.it/statistiche/consultazione), relativo al mese precedente a quello di erogazione del credito al consumo; d) prevedono un piano di rimborso a rate mensili; il numero delle rate non puo' essere inferiore a 12 ne' superiore a 48; e) sono erogate, a pena di inefficacia della garanzia, entro quindici giorni dalla data di ammissione al Fondo di cui all'art. 8, comma 3. 2. Non sono ammissibili le richieste relative a: a) crediti al consumo concessi precedentemente alla ammissione alla garanzia del Fondo; b) soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari che abbiano in essere un'operazione di credito al consumo garantita dal Fondo a favore di un loro componente; c) soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari per i quali risulti che ad un loro componente sia stata inviata l'intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1.