Art. 5.
              Natura e misura della garanzia del Fondo
  1.  La  garanzia  del Fondo e' diretta, esplicita, incondizionata e
irrevocabile ed e' concessa:
    a) per   un  importo  massimo  garantito  non  superiore  al  50%
dell'operazione   di   credito   al   consumo  erogata  dai  soggetti
richiedenti e comunque non superiore a 1.500,00 euro;
    b) nei  limiti dell'importo massimo garantito di cui alla lettera
precedente,  in  misura pari al 50% dell'ammontare dell'esposizione -
per  capitale  e  interessi  contrattuali  e  di  mora - dei soggetti
richiedenti  nei  confronti  dei  soggetti  beneficiari  calcolato al
novantesimo   giorno   successivo  alla  data  della  intimazione  di
pagamento di cui all'art. 11, comma 1.