Art. 5. Natura e misura della garanzia del Fondo 1. La garanzia del Fondo e' diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed e' concessa: a) per un importo massimo garantito non superiore al 50% dell'operazione di credito al consumo erogata dai soggetti richiedenti e comunque non superiore a 1.500,00 euro; b) nei limiti dell'importo massimo garantito di cui alla lettera precedente, in misura pari al 50% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari calcolato al novantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1.