Art. 6.
                        Modalita' telematiche
  1.  L'ammissione  delle  operazioni  di  credito  al  consumo  alla
garanzia del Fondo, avviene con modalita' esclusivamente telematiche,
stabilite  dall'IPI  e  comunicate  ai  soggetti  richiedenti secondo
quanto previsto all'art. 8, comma 3.
  2.  Analogamente,  fatta eccezione per quanto previsto dal Capo III
«Attivazione  della  garanzia  del  Fondo»,  ogni comunicazione tra i
soggetti  richiedenti  e  il  gestore  avviene  esclusivamente con le
medesime modalita' telematiche.