Art. 6. Modalita' telematiche 1. L'ammissione delle operazioni di credito al consumo alla garanzia del Fondo, avviene con modalita' esclusivamente telematiche, stabilite dall'IPI e comunicate ai soggetti richiedenti secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3. 2. Analogamente, fatta eccezione per quanto previsto dal Capo III «Attivazione della garanzia del Fondo», ogni comunicazione tra i soggetti richiedenti e il gestore avviene esclusivamente con le medesime modalita' telematiche.