Art. 7.
Richieste  di ammissione al Fondo, erogazione del credito al consumo,
                        estinzione anticipata
  1. I soggetti richiedenti:
    a) trasmettono   al  gestore  le  richieste  di  ammissione  alla
garanzia  del  Fondo,  previa  verifica  della  completezza  e  della
rispondenza  formale  al presente regolamento della documentazione di
cui all'art. 3, comma 1, presentata dai soggetti beneficiari;
    b)  comunicano  al  gestore entro sette giorni lavorativi dal suo
verificarsi,  a  pena di sospensione della facolta' ad operare con il
Fondo,  la  mancata  erogazione  ovvero  l'estinzione  anticipata del
credito al consumo.