Art. 7. Richieste di ammissione al Fondo, erogazione del credito al consumo, estinzione anticipata 1. I soggetti richiedenti: a) trasmettono al gestore le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, previa verifica della completezza e della rispondenza formale al presente regolamento della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, presentata dai soggetti beneficiari; b) comunicano al gestore entro sette giorni lavorativi dal suo verificarsi, a pena di sospensione della facolta' ad operare con il Fondo, la mancata erogazione ovvero l'estinzione anticipata del credito al consumo.