Art. 8.
                 Ammissione delle richieste al Fondo
  1.  Il  gestore, secondo il criterio cronologico, verifica per ogni
richiesta di ammissione:
    a) la completezza dei dati trasmessi;
    b) il  rispetto  dell'importo  massimo  garantibile  per soggetto
beneficiario;
    c) che   non   siano  in  essere  garanzie  concesse  a  soggetti
beneficiari appartenenti allo stesso nucleo familiare;
    d) che a nessun componente del nucleo familiare cui appartiene il
soggetto beneficiario sia stata inviata l'intimazione di pagamento di
cui all'art. 11, comma 1;
    e) la sussistenza di disponibilita' impegnabili sul Fondo.
  2.  Il  gestore accantona per le operazioni ammesse, a valere sulle
risorse  disponibili  del  Fondo,  una  quota  del credito al consumo
garantito;  l'ammontare  di tale quota e' periodicamente determinato,
in  relazione  all'incidenza  delle  insolvenze  e  delle perdite sui
crediti  ammessi a garanzia, con provvedimento del Direttore Generale
dell'IPI.
  3.  Il  gestore  comunica,  in tempo reale, ai soggetti richiedenti
l'ammissione  dell'operazione alla garanzia del Fondo ovvero i motivi
che  ne  hanno  determinato  la non ammissione, indicando altresi' il
numero  di  posizione  progressivo  assegnato  all'operazione secondo
l'anno,  il  mese,  il giorno, l'ora e il minuto di arrivo al gestore
della richiesta.
  4. La garanzia ha efficacia dalla data di erogazione del credito al
consumo.