Art. 8. Ammissione delle richieste al Fondo 1. Il gestore, secondo il criterio cronologico, verifica per ogni richiesta di ammissione: a) la completezza dei dati trasmessi; b) il rispetto dell'importo massimo garantibile per soggetto beneficiario; c) che non siano in essere garanzie concesse a soggetti beneficiari appartenenti allo stesso nucleo familiare; d) che a nessun componente del nucleo familiare cui appartiene il soggetto beneficiario sia stata inviata l'intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1; e) la sussistenza di disponibilita' impegnabili sul Fondo. 2. Il gestore accantona per le operazioni ammesse, a valere sulle risorse disponibili del Fondo, una quota del credito al consumo garantito; l'ammontare di tale quota e' periodicamente determinato, in relazione all'incidenza delle insolvenze e delle perdite sui crediti ammessi a garanzia, con provvedimento del Direttore Generale dell'IPI. 3. Il gestore comunica, in tempo reale, ai soggetti richiedenti l'ammissione dell'operazione alla garanzia del Fondo ovvero i motivi che ne hanno determinato la non ammissione, indicando altresi' il numero di posizione progressivo assegnato all'operazione secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo al gestore della richiesta. 4. La garanzia ha efficacia dalla data di erogazione del credito al consumo.