Art. 9. Disponibilita' di risorse del Fondo e elenco soggetti richiedenti 1. La garanzia del Fondo e' concessa dal gestore nei limiti delle risorse disponibili. 2. L'IPI provvede a pubblicare sulla sezione dedicata al Fondo del sito intemet www.ipi.it: a) la situazione delle disponibilita' del Fondo, evidenziando specificamente, se imminente, la data prevista di chiusura dei termini per esaurimento delle risorse; b) l'elenco aggiornato dei soggetti richiedenti ai quali i soggetti beneficiari possono rivolgersi per accedere alla garanzia del Fondo. 3. In caso di esaurimento delle disponibilita' impegnabili del Fondo l'IPI ne da' immediata comunicazione al Ministero, che provvede a pubblicare il relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie a seguito dell'ammortamento di crediti garantiti, l'IPI comunica al Ministero la data dalla quale e' possibile presentare le relative richieste. Il Ministero provvede a pubblicare il relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno venti giorni prima del termine iniziale.