Art. 9.
  Disponibilita' di risorse del Fondo e elenco soggetti richiedenti
  1.  La  garanzia del Fondo e' concessa dal gestore nei limiti delle
risorse disponibili.
  2.  L'IPI provvede a pubblicare sulla sezione dedicata al Fondo del
sito intemet www.ipi.it:
    a) la  situazione  delle  disponibilita'  del Fondo, evidenziando
specificamente,  se  imminente,  la  data  prevista  di  chiusura dei
termini per esaurimento delle risorse;
    b) l'elenco  aggiornato  dei  soggetti  richiedenti  ai  quali  i
soggetti  beneficiari  possono  rivolgersi per accedere alla garanzia
del Fondo.
  3.  In  caso  di  esaurimento  delle disponibilita' impegnabili del
Fondo l'IPI ne da' immediata comunicazione al Ministero, che provvede
a  pubblicare  il  relativo  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana. Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse
finanziarie  a  seguito dell'ammortamento di crediti garantiti, l'IPI
comunica  al Ministero la data dalla quale e' possibile presentare le
relative  richieste.  Il  Ministero provvede a pubblicare il relativo
avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana almeno
venti giorni prima del termine iniziale.