Art. 2. L'amministrazione provinciale di Potenza provvedera', a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32 legge n. 219/1981.