Art. 2.
  L'amministrazione  provinciale di Potenza provvedera', a sua cura e
spese,   a   volturare  a  proprio  nome  l'intestazione  dei  suoli,
effettuata dal Concessionario, secondo direttive, nei confronti delle
amministrazioni  statali succedutesi e designate all'attuazione degli
interventi ex art. 21 e 32 legge n. 219/1981.