Art. 5.
    1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio  dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat revocati
ai  sensi  dell'art.  2, comma 5, del presente decreto, e' consentita
fino al 31 ottobre 2005.
    2.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 6, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2009.
    3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 7, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2007.
    4.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari
revocati  contenenti  la  sostanza  attiva  paraquat  sono  tenuti ad
adottare  ogni  iniziativa  volta  ad  informare  i rivenditori e gli
utilizzatori   dei  prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del
rispetto   dei  tempi  fissati  per  lo  smaltimento  delle  relative
giacenze.
    Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore il 1° novembre 2004.
      Roma, 9 aprile 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 27.