Art. 5. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31 ottobre 2005. 2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2009. 3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 7, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2007. 4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati contenenti la sostanza attiva paraquat sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1° novembre 2004. Roma, 9 aprile 2004 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 27.