Art. 3.
  1.   Per   la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Colli  di Parma» provenienti da vigneti localizzati nei
territori   amministrativi  dei  comuni  di  Neviano  degli  Arduini,
Traversetolo e Lesignano de' Bagni, interessati dal presente decreto,
di  cui ai precedenti articoli, in deroga a quanto previsto dall'art.
2  del  disciplinare  di  produzione  annesso al decreto direttoriale
7 ottobre  2002  e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  possono  essere  iscritti  a  titolo
transitorio,  nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992,  n.  164,  i  vigneti  in cui siano presenti viti di vitigni in
percentuali  diverse  da  quelle  indicate  nel  sopracitato  art. 2,
purche'  non  superino  del  15%  il  totale  delle  viti dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
  2.  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui
al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora  i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni di cui all'art. 2 del
sopracitato  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione al
competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.