Art. 3. 1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» provenienti da vigneti localizzati nei territori amministrativi dei comuni di Neviano degli Arduini, Traversetolo e Lesignano de' Bagni, interessati dal presente decreto, di cui ai precedenti articoli, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al decreto direttoriale 7 ottobre 2002 e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. 2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del sopracitato disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.