Art. 3. Criteri e modalita' di concessione delle garanzie 1. I criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie a valere sulla sezione speciale di cui all'art. 1 sono approvati dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Nell'ambito di tale Comitato il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nomina un membro in sua rappresentanza.