Art. 3.
          Criteri e modalita' di concessione delle garanzie
  1.  I  criteri  e  le modalita' per la concessione delle garanzie a
valere  sulla  sezione  speciale di cui all'art. 1 sono approvati dal
Comitato  di  gestione  del  Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della
legge 7 agosto 1997, n. 266. Nell'ambito di tale Comitato il Ministro
per   l'innovazione   e   le  tecnologie  nomina  un  membro  in  sua
rappresentanza.