Art. 4. Garanzia diretta 1. La garanzia diretta e' concessa, a titolo gratuito, alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993. 2. La garanzia e' diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed e' concessa sui finanziamenti di cui all'art. 2 in misura non superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle PMI. 3. Sulla quota di finanziamento garantita dalla sezione speciale di cui all'art. 1 non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia. 4. In caso di inadempienza delle PMI i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziche' continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento dovuto, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle PMI per le somme da esso pagate.