Art. 4.
                          Garanzia diretta
  1.  La garanzia diretta e' concessa, a titolo gratuito, alle banche
iscritte   all'albo  di  cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo
1° settembre  1993,  n.  385  e agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107  del  medesimo  decreto
legislativo n. 385 del 1993.
  2. La garanzia e' diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile
ed  e'  concessa  sui  finanziamenti  di cui all'art. 2 in misura non
superiore  all'80% dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di
tale   importo,   la   garanzia   copre   fino  all'80%  dell'importo
dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle PMI.
  3. Sulla quota di finanziamento garantita dalla sezione speciale di
cui all'art. 1 non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia.
  4. In caso di inadempienza delle PMI i soggetti richiedenti possono
rivalersi  sul  Fondo  per  gli  importi  da esso garantiti, anziche'
continuare  a  perseguire  il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento dovuto, il Fondo
acquisisce  il  diritto  di  rivalersi sulle PMI per le somme da esso
pagate.