Art. 5. Controgaranzia 1. La controgaranzia e' concessa, a titolo gratuito, ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito Confidi, e ai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito Altri fondi di garanzia, a condizione che la garanzia dei Confidi e degli altri fondi di garanzia sia stata concessa con i medesimi requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'art. 4. 2. La controgaranzia e' concessa ai Confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti di cui all'art. 2. Entro tale limite, la controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia. 3. Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto alle PMI dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia per il rilascio della garanzia non puo' essere superiore alle spese di istruttoria dell'operazione e alla remunerazione del rischio, limitatamente all'importo del finanziamento non coperto dalla controgaranzia. 4. La controgaranzia e' escutibile, in caso di inadempimento delle PMI, a semplice richiesta dei Confidi e degli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento che hanno pagato il debito garantito, ovvero direttamente su domanda dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi e degli altri fondi di garanzia. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento in luogo dei Confidi o degli altri fondi di garanzia a fronte della controgaranzia prestata, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul debitore principale per le somme dovute.