Art. 5.
                           Controgaranzia
  1. La controgaranzia e' concessa, a titolo gratuito, ai consorzi di
garanzia  collettiva  fidi  di  cui  all'art.  13  del  decreto-legge
30 settembre  2003,  n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, di seguito Confidi, e ai fondi di garanzia gestiti da banche,
da  intermediari  o  da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui
all'art.  106  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di
seguito  Altri  fondi  di  garanzia, a condizione che la garanzia dei
Confidi  e  degli  altri  fondi  di garanzia sia stata concessa con i
medesimi  requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione
di cui all'art. 4.
  2.  La  controgaranzia e' concessa ai Confidi e agli altri fondi di
garanzia  in  misura  non  superiore  al  90%  dell'importo  da  essi
garantito  sui finanziamenti di cui all'art. 2. Entro tale limite, la
controgaranzia  copre  fino  al 90% della somma liquidata ai soggetti
finanziatori dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia.
  3. Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto
alle  PMI dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia per il rilascio
della  garanzia  non  puo' essere superiore alle spese di istruttoria
dell'operazione  e  alla  remunerazione  del  rischio,  limitatamente
all'importo del finanziamento non coperto dalla controgaranzia.
  4.  La controgaranzia e' escutibile, in caso di inadempimento delle
PMI, a semplice richiesta dei Confidi e degli altri fondi di garanzia
ammessi  all'intervento  che hanno pagato il debito garantito, ovvero
direttamente su domanda dei soggetti finanziatori nel caso di mancato
pagamento  in  garanzia  da  parte dei Confidi e degli altri fondi di
garanzia.  Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare
il  pagamento  in luogo dei Confidi o degli altri fondi di garanzia a
fronte  della controgaranzia prestata, il Fondo acquisisce il diritto
di rivalersi sul debitore principale per le somme dovute.