Art. 6.
                  Oneri di gestione dell'intervento
  1.  I corrispettivi a favore del gestore del Fondo per le attivita'
di gestione della sezione speciale di cui all'art. 1 sono fissati con
atto  integrativo alla convenzione del 7 settembre 1999 stipulata tra
il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il gestore del Fondo,
tenuto  conto  di quelli gia' previsti nella citata convenzione, come
integrata  con  atto aggiuntivo del 18 febbraio 2003, e sono imputati
alla sezione speciale di cui all'art. 1.
  2.  I  compensi riconosciuti al membro del Comitato di gestione del
Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
nominato  dal  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie ai sensi
dell'art. 3, sono imputati alla sezione speciale di cui all'art. 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 giugno 2004
                             Il Ministro
                     delle attivita' produttive
                               Marzano
                    Il Ministro per l'innovazione
                           e le tecnologie
                               Stanca