Art. 6. Oneri di gestione dell'intervento 1. I corrispettivi a favore del gestore del Fondo per le attivita' di gestione della sezione speciale di cui all'art. 1 sono fissati con atto integrativo alla convenzione del 7 settembre 1999 stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive e il gestore del Fondo, tenuto conto di quelli gia' previsti nella citata convenzione, come integrata con atto aggiuntivo del 18 febbraio 2003, e sono imputati alla sezione speciale di cui all'art. 1. 2. I compensi riconosciuti al membro del Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie ai sensi dell'art. 3, sono imputati alla sezione speciale di cui all'art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2004 Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca