Art. 4.
  1.  Fino  all'emanazione delle suddette norme, per il conseguimento
delle  finalita'  di  cui  al  precedente  articolo,  i  progetti  di
adeguamento  delle  strade  esistenti  devono contenere una specifica
relazione  dalla  quale risultino analizzati gli aspetti connessi con
le   esigenze   di   sicurezza,   attraverso   la  dimostrazione  che
l'intervento,  nel  suo complesso, e' in grado di produrre, oltre che
un miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento
del  livello  di sicurezza, fermo restando la necessita' di garantire
la continuita' di esercizio della infrastruttura.