Art. 2.
  1. Sono organi dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia:
    a) il presidente;
    b) il consiglio direttivo;
    c) la giunta esecutiva;
    d) il collegio dei revisori dei conti;
    e) la comunita' del parco.
  2.  La  nomina degli organi di cui al comma 1 e' effettuata secondo
le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6
e  10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art.
2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
  3.   Il   Consiglio  direttivo  dell'Ente  parco  dell'Alta  Murgia
individua  all'interno  del  territorio  del  parco la sede legale ed
amministrativa  dell'Ente  stesso,  entro  sessanta  giorni  dal  suo
insediamento.
  4.  L'Ente  parco  puo'  avvalersi  di  personale  in  posizione di
comando,  nonche'  di  mezzi  e  strutture messi a disposizione dalla
regione,  dalle  province  interessate  dagli enti locali, nonche' da
altri  enti  pubblici,  secondo  le  procedure previste dalle vigenti
disposizioni di legge.