Art. 2. 1. Sono organi dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del parco. 2. La nomina degli organi di cui al comma 1 e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 3. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco dell'Alta Murgia individua all'interno del territorio del parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento. 4. L'Ente parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalle province interessate dagli enti locali, nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.