Art. 6. 1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova occupazione, saranno attivate opportune forme di incentivazione attraverso le concessioni di sovvenzioni a privati ed enti locali, cosi' come previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. A tale fine l'Ente parco, entro sessanta giorni dalla costituzione degli organi, potra' provvedere a trasmettere alla regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotto dall'art. 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 entro i successivi cinque anni.