Art. 6.
  1.  Al  fine  di  favorire  il  mantenimento  e  lo  sviluppo delle
attivita'  agro-silvo-pastorali  tradizionali, il recupero dei nuclei
rurali   e  la  creazione  di  nuova  occupazione,  saranno  attivate
opportune  forme  di  incentivazione  attraverso  le  concessioni  di
sovvenzioni  a  privati ed enti locali, cosi' come previsto dall'art.
14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  2.   A   tale  fine  l'Ente  parco,  entro  sessanta  giorni  dalla
costituzione  degli  organi,  potra'  provvedere  a  trasmettere alla
regione  uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 1-bis
della  legge  6 dicembre  1991, n. 394, introdotto dall'art. 2, comma
22,   della   legge   9 dicembre   1998,   n.   426,  finalizzato  al
raggiungimento  degli  obiettivi di cui al comma 1 entro i successivi
cinque anni.