Art. 7. 1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'Ente parco puo' concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' istitutive del parco.