Art. 7.
  1.  Al  fine  di  promuovere  ed  incentivare  le iniziative atte a
favorire  lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti
all'interno  del parco, l'Ente parco puo' concedere l'uso del proprio
nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino
requisiti  di  qualita'  e che soddisfino le finalita' istitutive del
parco.