Art. 8.
  1.  Per  quanto  non  specificato  nel  presente decreto valgono le
disposizioni  di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni,    nonche',   per   quanto   riguarda   le   attivita'
istituzionali  dell'amministrazione  della Difesa, le disposizioni di
cui  alla  legge 4 febbraio 1963, n. 58, alla legge 24 dicembre 1976,
n.   898,  e  successive  modificazioni,  e  al  decreto  legislativo
28 novembre 1997, n. 464.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
    Dato a Roma, addi' 10 marzo 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 50