Art. 8. 1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nonche', per quanto riguarda le attivita' istituzionali dell'amministrazione della Difesa, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58, alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 10 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 50