(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
                                      (previsto dall'art. 1, comma 5)
      Disciplina di tutela del Parco nazionale dell'Alta Murgia
                               Art. 1.
                        Zonizzazione interna
    1.  L'area  del  Parco  nazionale  dell'Alta  Murgia,  cosi' come
delimitata  nella  cartografia  allegata, e' suddivisa nelle seguenti
zone:
      zona  1 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e
storico-culturale,  caratterizzata da prevalente paesaggio «steppico»
e rupicolo;
      zona  2  -  di  valore  naturalistico,  paesaggistico e storico
culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio agricolo;
      zona  3 - di connessione ecologica e di promozione di attivita'
economiche  compatibili con le finalita' del parco. In tale zona sono
comprese  le aree interessate da accordi di programma, ai sensi delle
norme regionali in materia.
                               Art. 2.
           Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile
    1. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate:
      a) la   conservazione   di   specie   animali  e  vegetali,  di
associazioni   vegetali,  con  particolare  riguardo  alle  direttive
79/409/CEE  del  Consiglio,  del  2 aprile  1979, (recepita con legge
11 febbraio  1992, n. 157, e con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in  data  27 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  254  del 30 ottobre 1997, concernente la conservazione
degli  uccelli  selvatici),  nonche'  92/43/CEE  del  Consiglio,  del
21 maggio  1992 (recepita con decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre  1997,  n. 357, relativa alla conservazione degli habitat
naturali   e   seminaturali,   nonche'  della  flora  e  della  fauna
selvatiche),    di    singolarita'    geologiche,    di    formazioni
paleontologiche,  di  comunita'  biologiche,  di biotopi, di processi
naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
      b) la  salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici
del  territorio,  di  testimonianze storiche dell'antropizzazione, di
manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi;
      c) l'applicazione   di   metodi   di  gestione  e  di  restauro
ambientale  idonei  a  mantenere  un'integrazione tra uomo e ambiente
naturale,  anche  mediante  la salvaguardia dei valori antropologici,
archeologici,    storici   e   architettonici   e   delle   attivita'
agro-silvo-pastorali e tradizionali;
      d)  la  promozione  di  attivita' di educazione e di formazione
ambientale  di  ricerca  scientifica, nonche' di attivita' ricreative
compatibili;
      e)  la  difesa  e la ricostituzione degli equilibri idraulici e
idrogeologici, superficiali e sotterranei;
      f) lo  sviluppo delle attivita' produttive agro-silvo-pastorali
e agrituristiche e la valorizzazione dei prodotti tipici.
                               Art. 3.
                          Divieti generali
    1.  Sono  vietati  su  tutto  il  territorio  del parco nazionale
dell'Alta Murgia le seguenti attivita':
      a) la  cattura,  l'uccisione,  il  danneggiamento e il disturbo
delle  specie  animali,  ad  eccezione di quanto eseguito per fini di
ricerca  e  di  studio  previa  autorizzazione  dell'Ente parco. Sono
comunque  consentiti  prelievi  faunistici ed abbattimenti selettivi,
necessari  per  ricomporre  squilibri  ecologici  accertati dall'Ente
parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente
stesso;
      b) la  raccolta  e  il danneggiamento della flora spontanea, ad
eccezione  di  quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa
autorizzazione  dell'Ente parco. Sono consentiti, anche in attuazione
dell'art.  6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352
(Norme  quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi
epigei freschi e conservati), il pascolo e la raccolta di funghi e di
altri  prodotti  della  vegetazione  spontanea,  nel  rispetto  delle
vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;
      c) l'introduzione  in ambiente naturale non recintato di specie
e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona;
      d) il  prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e
paleontologico,  ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca
e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;
      e) l'apertura  e  l'esercizio di cave, miniere e discariche. La
prosecuzione  fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attivita'
di   cave,   miniere   e   discariche  in  esercizio  e  regolarmente
autorizzate,  e'  condizionata  al  rispetto  di  specifici  piani di
coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente parco;
      f) la  realizzazione  di  impianti  e di opere tecnologiche che
alterino  la  morfologia  del  suolo  e del paesaggio e gli equilibri
ecologici, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera b);
      g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di
qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto
salvo  quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge
11 febbraio 1992, n. 157;
      h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e
appositamente  attrezzate;  e'  consentito  il  campeggio  temporaneo
appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
      i) il  sorvolo  non  autorizzato  dalle  competenti  autorita',
secondo   quanto   espressamente   regolamentato  dalle  leggi  sulla
disciplina del volo;
      l)  il  transito  dei  mezzi  motorizzati  fuori  dalle  strade
statali,  provinciali,  comunali,  vicinali  e  dalle piste forestali
gravate  da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione
per  i  mezzi  di  servizio  e  per  quelli  accessori alle attivita'
agro-silvo-pastorali;
      m) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione
di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti
tecnologici     e     di    quelle    accessorie    alle    attivita'
agro-silvo-pastorali,   purche'   realizzate   secondo   tipologie  e
materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione
delle attivita' zootecniche;
      n) lo  svolgimento  di  attivita' pubblicitarie al di fuori dei
centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
      o) la   trasformazione   dei  terreni  coperti  da  vegetazione
spontanea,  in  particolare  mediante  interventi  di  dissodamento e
scanficatura   del   suolo  e  frantumazione  meccanica  delle  rocce
calcaree;
      p) la  trasformazione  e  la  manomissione delle manifestazioni
carsiche di superficie e sotterranee;
      q)   il  taglio  dei  boschi,  degli  alberi  isolati  e  della
vegetazione  spontanea  ad  eccezione di quanto stabilito dall'art. 6
comma 1, lettera c);
      r) la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e
l'alterazione   tipologica  di  manufatti  rurali  appartenenti  alla
tradizione storica locale.
                               Art. 4.
                          Divieti in zona 1
    1.  Nelle  aree  di  zona  1  di cui all'art. 1, oltre ai divieti
generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
      a) la   realizzazione   di   nuovi   edifici  e  il  cambio  di
destinazione  d'uso  di quelli esistenti. Resta ferma la possibilita'
di  eseguire gli interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettere a) e
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
      b) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;
      c) la  realizzazione  di  opere che comportino la modificazione
del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla
difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
      d) l'apposizione   di  cartelli  e  manufatti  pubblicitari  di
qualunque  natura  e scopo, con esclusione della segnaletica stradale
di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
      e) la  realizzazione  di  nuove  opere  di mobilita' e di nuovi
tracciati  stradali,  ad  eccezione  di quanto stabilito dall'art. 7,
comma 1, lettera c);
      f) l'utilizzo  di  fitofarmaci  e  pesticidi. Per le colture in
atto  la  regione  Puglia,  d'intesa con l'Ente parco, entro due anni
dall'istituzione   dell'Ente   stesso,   redigera'  un  programma  di
riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
      g) l'interruzione  e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari
rurali esistenti.
                               Art. 5.
                          Divieti in zona 2
  1.  Nelle  aree  di  zona  2  di  cui  all'art. 1, oltre ai divieti
generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
      a) l'apertura  di  nuovi  tracciati  stradali,  ad eccezione di
quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a);
      b)  la  realizzazione  di  nuovi edifici, salvo quanto disposto
all'art. 8, comma 1, lettere e) ed f).
                               Art. 6.
                    Regime autorizzativo generale
  1. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente parco:
      a) le  opere  che  comportano  modifiche  al regime delle acque
finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
      b) le  opere  di  mobilita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera
c), e all'art. 8, comma 1, lettera a);
      c) gli   interventi   selvicolturali  tendenti  a  favorire  il
mantenimento  e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione
arborea  e arbustiva, nonche' i rimboschimenti da effettuarsi in ogni
caso con l'impiego di specie autoctone;
      d) i piani forestali.
  2.  L'adozione  dei  nuovi strumenti urbanistici generali e le loro
varianti  generali  o parziali, per la parte ricadente nel territorio
del  parco,  deve  essere preceduta dal parere obbligatorio dell'Ente
parco.
  3.  Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti
e  nelle  zone  designate ai sensi delle citate direttive comunitarie
79/409/CEE  e  92/43/CEE,  e  dei  rispettivi  atti  di  recepimento,
compresi  in  tutto  o  in  parte  nei  confini  del  parco nazionale
dell'Alta   Murgia,   sono  sottoposti  alla  necessaria  valutazione
d'incidenza  ai  sensi  dell'art.  5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
  4.  Per  gli  interventi di rilevante trasformazione del territorio
che  siano  in  corso  d'opera  alla  data di entrata in vigore delle
presenti  norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente
parco,  entro  e  non  oltre  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dall'art.
10,  l'elenco  delle  opere accompagnato da una relazione dettagliata
sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono
depositati   i  relativi  progetti  esecutivi.  In  caso  di  mancata
comunicazione  delle  informazioni predette, l'Ente parco provvedera'
ad  ordinare,  in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorsi
novanta  giorni  dalla data di ricevimento di tale documentazione, il
parere si intende espresso favorevolmente.
                               Art. 7.
                   Regime autorizzativo in zona 1
  1.  Salvo  quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono sottoposti ad
autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:
      a) interventi   di   restauro   conservativo,   di  risanamento
igienico-edilizio,  e  di  ristrutturazione  edilizia  finalizzata al
riuso dei manufatti esistenti, cosi' come definiti dall'art. 31 primo
comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
      b) interventi  di  ampliamento  degli edifici rurali esistenti,
nella  misura  massima  del  15%  della loro superficie utile, previa
valutazione   e  approvazione  di  apposito  Piano  di  miglioramento
aziendale  redatto  in  attuazione  degli strumenti di programmazione
adottati  ai  sensi  della  vigente regolamentazione comunitaria. Dal
computo  della superficie utile sono escluse le superfici occupate da
costruzioni  strumentali  all'agricoltura  (quali  costruzioni per la
conservazione dei prodotti agricoli, ricoveri per attrezzi e ricoveri
per  animali). Dovranno essere   utilizzate e rispettate le tipologie
edilizie,  i  materiali  e le tecnologie costruttive della tradizione
storica locale;
      c) i   tracciati   stradali  interpoderali  e  le  nuove  piste
forestali previste dai piani di assestamento forestale. E' vietata in
ogni caso la loro impermeabilizzazione.
    2.  Ai  terreni  compresi  in  zona 1, nei quali alla data del 31
dicembre  2002,  siano in atto da un quinquennio coltivazioni agrarie
per  le  quali  le  relative  trasformazioni  del  suolo  siano state
debitamente  autorizzate,  anche  ai  sensi  dell'art.  5  del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, si applicano
le  disposizioni  di cui all'art. 8 del presente decreto. Le suddette
coltivazioni devono essere rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel
periodo 1997-2002.
    3.  In  caso di contestazione in ordine all'effettiva presenza di
coltivazioni  agrarie e della relativa autorizzazione regionale resta
a   carico  del  diretto  interessato  l'onere  di  presentazione  di
documentazione probatoria.
                               Art. 8.
                   Regime autorizzativo in zona 2
  1.  Salvo  quanto disposto dagli articoli 3 e 5, sono sottoposti ad
autorizzazione  dell'Ente  parco  i  seguenti interventi di rilevante
trasformazione del territorio:
      a) l'apertura   di  nuove  strade  destinate  ad  attivita'  di
fruizione  naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonche'
di  quelle  che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme,
siano  gia'  state  autorizzate da parte delle competenti autorita' e
per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
      b) gli impianti e le opere tecnologiche;
      c) le  opere  di  bonifica e trasformazione agraria, favorendo,
previa  intesa  con  gli  assessorati  all'agricoltura e all'ambiente
della  regione  Puglia,  le produzioni agricole e zootecniche tipiche
del  luogo  con  particolare  riguardo  a  quelle  con  denominazione
d'origine;
      d)  gli  interventi  di manutenzione straordinaria, di restauro
conservativo,  di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione
edilizia  finalizzati  al  riuso  dei manufatti esistenti, cosi' come
definiti  dall'art. 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge
5 agosto 1978, n. 457;
      e) la  realizzazione  di  nuovi  edifici  ad  uso  abitativo  o
connessi   ad  attivita'  agricole  su  suoli  di  cui  si  abbia  la
disponibilita'  ed  in  assenza,  sugli  stessi  suoli e alla data di
entrata  in  vigore  delle presenti norme, di edifici preesistenti da
ristrutturare  allo scopo. Dovranno essere utilizzate e rispettate le
tipologie  edilizie,  i  materiali  e le tecnologie costruttive della
tradizione storica locale;
      f) la  realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza
di  approvazione  definitiva  alla  data  di  entrata in vigore delle
presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori;
      g) il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti alla
data di entrata in vigore delle presenti norme;
      h) gli interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti
nella  misura  massima  del  20%  della  loro superficie utile previa
valutazione   e  approvazione  di  apposito  Piano  di  miglioramento
aziendale  redatto  in  attuazione  degli strumenti di programmazione
adottati  ai  sensi  della  vigente regolamentazione comunitaria, nel
rispetto  delle  tipologie edilizie, dei materiali e delle tecnologie
costruttive della tradizione storica locale.
                               Art. 9.
                   Regime autorizzativo in zona 3
    1.  Nelle  aree  di  zona  3 di cui all'art. 1, in quanto aree di
connessione  ecologica e di sviluppo tra il Parco nazionale dell'Alta
Murgia e il territorio esterno, si applicano comunque le disposizioni
contenute  negli  strumenti  urbanistici  vigenti.  Tutte le opere di
trasformazione   del   territorio   sono   consentite  previo  parere
obbligatorio  dell'Ente  parco.  Sono  fatti  salvi  gli  accordi  di
programma  stipulati  ai  sensi  della normativa regionale vigente in
materia  e  per  i quali siano stati emanati, alla data di entrata in
vigore  delle  presenti  norme,  i  relativi  decreti  da parte della
regione.
    2.   E'  consentito  svolgere  l'attivita'  agricola  secondo  le
metodiche in uso alla data di entrata in vigore delle presenti norme,
nonche' le attivita' di manutenzione del territorio.
    3.  La  regione  Puglia,  d'intesa  con  l'Ente  parco, adotta un
programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica.
    4.  L'Ente  parco  e  la regione Puglia elaborano e sottoscrivono
accordi  ed intese finalizzati a rendere compatibili con le finalita'
del  Parco  le  attivita'  presenti  in  tale  zona,  anche  mediante
l'utilizzo  di  risorse  finanziarie  derivanti  da piani e programmi
regionali, nazionali comunitari con l'applicazione di quanto disposto
dall'art.  7  della  legge  6 dicembre  1991,  n.  394,  e successive
modificazioni.
    5.  Per  quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia alle
disposizioni generali del presente decreto.
                              Art. 10.
      Modalita' di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni
    1.  L'eventuale  rilascio  di  autorizzazioni  da parte dell'Ente
parco, per quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8, e' subordinato al
rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:
      a) gli   elaborati   tecnici  relativi  alle  istanze  prodotte
dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i
pareri,  comprese  le  eventuali  prescrizioni,  da  parte degli Enti
istituzionalmente  competenti per territorio secondo quanto richiesto
dalla normativa vigente;
      b)  l'autorizzazione  e' rilasciata entro sessanta giorni dalla
ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte;
tale  termine  potra' essere prorogato, per una sola volta, di trenta
giorni per necessita' di istruttoria.
                              Art. 11.
                            Sorveglianza
    1.  La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 del presente
decreto e' affidata al Corpo forestale dello Stato, nei modi previsti
dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

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