Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «latte crudo», il latte prodotto mediante secrezione dalla ghiandola mammana di vacche, sottoposto ad una temperatura non superiore a 40°C, o ad un trattamento avente effetto equivalente; b) «latte alimentare vaccino», le produzioni di latte di cui alla legge 3 maggio 1989, n. 169 e al regolamento (CE) n. 2597/97; c) «allevamenti», le imprese che e ffettuano attivita' di allevamento di bovini da latte la cui produzione e' destinata all'ottenimento di latte vaccino; d) «centro di raccolta», lo stabilimento in cui il latte crudo puo' essere raccolto ed eventualmente raffreddato e filtrato; e) «centro di standardizzazione», lo stabilimento non strutturalmente collegato a un centro di raccolta, ne' ad uno stabilimento di trattamento o trasformazione, nel quale il latte crudo puo' essere sottoposto a scrematura o a modifica e regolazione della materia grassa; f) «primi acquirenti», l'impresa o l'associazione che acquista latte direttamente dall'allevamento, eventualmente anche solo per cederlo a una o piu' imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari senza procedere ad alcuna operazione fisica sul latte; g) «stabilimenti di trattamento», lo stabilimento in cui si effettua il trattamento termico del latte ed il suo confezionamento; h) «trasportatori», gli operatori della logistica che si interfacciano tra gli allevamenti, i centri di raccolta, i centri di standardizzazione, gli stabilimenti di trattamento o trasformazione; i) «mangimi», qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.