Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «latte  crudo»,  il  latte  prodotto mediante secrezione dalla
ghiandola  mammana  di  vacche,  sottoposto  ad  una  temperatura non
superiore a 40°C, o ad un trattamento avente effetto equivalente;
    b) «latte alimentare vaccino», le produzioni di latte di cui alla
legge 3 maggio 1989, n. 169 e al regolamento (CE) n. 2597/97;
    c) «allevamenti»,   le  imprese  che  e  ffettuano  attivita'  di
allevamento  di  bovini  da  latte  la  cui  produzione  e' destinata
all'ottenimento di latte vaccino;
    d) «centro  di  raccolta»,  lo stabilimento in cui il latte crudo
puo' essere raccolto ed eventualmente raffreddato e filtrato;
    e) «centro    di    standardizzazione»,   lo   stabilimento   non
strutturalmente  collegato  a  un  centro  di  raccolta,  ne'  ad uno
stabilimento  di  trattamento  o  trasformazione,  nel quale il latte
crudo  puo' essere sottoposto a scrematura o a modifica e regolazione
della materia grassa;
    f) «primi  acquirenti»,  l'impresa  o l'associazione che acquista
latte  direttamente  dall'allevamento,  eventualmente  anche solo per
cederlo   a   una  o  piu'  imprese  dedite  al  trattamento  o  alla
trasformazione  del  latte o di altri prodotti lattiero-caseari senza
procedere ad alcuna operazione fisica sul latte;
    g) «stabilimenti  di  trattamento»,  lo  stabilimento  in  cui si
effettua il trattamento termico del latte ed il suo confezionamento;
    h) «trasportatori»,   gli   operatori   della  logistica  che  si
interfacciano  tra gli allevamenti, i centri di raccolta, i centri di
standardizzazione, gli stabilimenti di trattamento o trasformazione;
    i) «mangimi»,   qualsiasi   sostanza  o  prodotto,  compresi  gli
additivi, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.