Art. 4.
                              Obblighi
  1.  Il sistema di rintracciabilita' adottato da ciascun soggetto di
cui  all'art.  3  deve  consentire l'identificazione dell'origine del
latte  crudo  impiegato  in  ogni  lotto  di  prodotto ottenuto nelle
medesime circostanze.
  2. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare un sistema
di  rintracciabilita'  contenente le informazioni di cui all'allegato
A, secondo i termini previsti nello stesso allegato.