Art. 4. Obblighi 1. Il sistema di rintracciabilita' adottato da ciascun soggetto di cui all'art. 3 deve consentire l'identificazione dell'origine del latte crudo impiegato in ogni lotto di prodotto ottenuto nelle medesime circostanze. 2. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare un sistema di rintracciabilita' contenente le informazioni di cui all'allegato A, secondo i termini previsti nello stesso allegato.