Art. 5. Manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte 1. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare entro il 1° aprile 2004, un «Manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte». 2. Il manuale contiene le procedure di identificazione e rintracciabilita' e la relativa modulistica per la registrazione ad integrazione della documentazione gia' richiesta dalla normativa vigente in materia. 3. Il sistema di rintracciabilita' aziendale deve consentire una efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte. 4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da emanarsi entro il 30 settembre 2003, sono definite le linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte, anche tenendo conto delle norme UNI 10939/2001 e UNI 11020/2002.