Art. 5.
        Manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte
  1.  I  soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare entro il
1° aprile  2004,  un  «Manuale aziendale per la rintracciabilita' del
latte».
  2.   Il   manuale   contiene  le  procedure  di  identificazione  e
rintracciabilita'  e  la relativa modulistica per la registrazione ad
integrazione  della  documentazione  gia'  richiesta  dalla normativa
vigente in materia.
  3.  Il  sistema  di rintracciabilita' aziendale deve consentire una
efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte.
  4.  Con  successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali  di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da
emanarsi entro il 30 settembre 2003, sono definite le linee guida per
la  stesura del manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte,
anche tenendo conto delle norme UNI 10939/2001 e UNI 11020/2002.