(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    A) Gli allevamenti sono obbligati a identificare e registrare:
      1) i capi presenti in allevamento secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
      2) la provenienza e l'impiego dei mangimi acquistati;
      3) la   produzione,   preparazione   e  l'impiego  dei  mangimi
autoprodotti in allevamento;
      4) le zone e il periodo di pascolo;
      5) la provenienza e l'impiego dei medicinali utilizzati secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;
      6) i   capi   trattati  con  medicinali  e  l'esclusione  dalla
destinazione  al commercio del relativo latte secondo quanto previsto
dalla normativa vigente;
      7) la data di mungitura;
      8) l'orario  di mungitura solo nel caso di latte da destinare a
latte fresco pastorizzato;
      9) il latte venduto e la sua destinazione.
    B)  Entro  il  1° aprile  2004 devono essere attuati gli obblighi
relativi ai punti 1, 5, 6, 7, 8 e 9.
    C)  Entro  il  30 giugno  2004 per gli allevamenti con produzione
uguale  o  superiore  a  2000  quintali  di quota latte devono essere
attuati  anche  gli  obblighi  relativi  ai  punti  2, 3 e 4. Per gli
allevamenti  con  produzione inferiore a 2000 quintali di quota latte
non   e'   richiesta   l'identificazione  e  la  registrazione  delle
informazioni relative ai punti 3 e 4.
    D) I primi acquirenti sono obbligati a identificare e registrare:
      a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori
e  la/le  provincia/e  nella quale sono situati gli allevamenti, o la
nazione in caso di provenienza extranazionale;
      b) il trasportatore e l'automezzo;
      c) il  latte  venduto  e la sua destinazione specificando la/le
provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la
nazione  in  caso  di  provenienza  extranazionale. Nel caso di latte
crudo  da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta
qualita'  e  nel  caso  di  latte crudo biologico la provenienza deve
estendersi  fino  all'identificazione  degli  allevamenti  di origine
interessati.
    Nel  caso  in  cui  il primo acquirente svolga anche attivita' di
centro  di  raccolta e/o centro di standardizzazione e/o stabilimento
di   trattamento  deve  applicare  quanto  previsto  dagli  specifici
paragrafi successivi.
    E)   I  centri  di  raccolta  sono  obbligati  a  identificare  e
registrare:
      a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori
e  la/le  provincia/e  nella  quale  sono  situati gli allevamenti di
origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso
di   latte  crudo  da  destinare  alla  produzione  di  latte  fresco
pastorizzato  alta  qualita' e nel caso di latte crudo da agricoltura
biologica,  la  provenienza  deve estendersi fino all'identificazione
degli allevamenti di origine interessati;
      b) il trasportatore e automezzo;
      c) il latte immagazzinato;
      d) il  latte  venduto  e la sua destinazione specificando la/le
provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la
nazione  in  caso  di  provenienza  extranazionale. Nel caso di latte
crudo  da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta
qualita'  e  nel  caso  di  latte  crudo da agricoltura biologica, la
provenienza    deve   estendersi   fino   all'identificazione   degli
allevamenti di origine interessati.
    F)  I centri di standardizzazione sono obbligati a identificare e
a registrare l'identificazione:
      a) della   provenienza  del  latte  acquistato  specificando  i
fornitori   e   la/le   provincia/e  nella  quale  sono  situati  gli
allevamenti   di  origine,  o  la  nazione  in  caso  di  provenienza
extranazionale.  Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione
di  latte fresco pastorizzato alta qualita' e nel caso di latte crudo
da   agricoltura  biologica,  la  provenienza  deve  estendersi  fino
all'identificazione degli allevamenti di origine interessati;
      b) del trasportatore e automezzo;
      c) del latte immagazzinato;
      d) del trattamento di standardizzazione;
      e) degli  eventuali  costituenti  naturali del latte aggiunti e
della loro provenienza;
      f) degli  eventuali  costituenti naturali del latte sottratti e
della loro destinazione;
      g) del latte standardizzato immagazzinato;
      h) del  latte  venduto  e  della  sua destinazione specificando
la/le  provincia/e  nella  quale  sono  situati  gli  allevamenti  di
origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso
di  latte da agricoltura biologica standardizzato la provenienza deve
estendersi  fino  all'identificazione  degli  allevamenti  di origine
interessati.
    G) I trasportatori sono obbligati a identificare e registrare:
      a) la   provenienza   del   latte   raccolto   e/o  trasportato
specificando il mittente e la/le provincia/e nella quale sono situati
gli  allevamenti  di  origine,  o  la  nazione in caso di provenienza
extranazionale.  Nel  caso  di  latte da destinare alla produzione di
latte  fresco pastorizzato alta qualita' e nel caso di latte crudo da
agricoltura   biologica   la   provenienza   deve   estendersi   fino
all'identificazione degli allevamenti interessati;
      b) gli automezzi impiegati per il trasporto del latte;
      c) la  destinazione  del  latte  consegnato  specificando  il/i
destinatario/i  e  la/le  provincia/e  nella  quale  sono situati gli
allevamenti   di  origine,  o  la  nazione  in  caso  di  provenienza
extranazionale.  Nel  caso  di  latte da destinare alla produzione di
latte  fresco pastorizzato alta qualita' e nel caso di latte crudo da
agricoltura   biologica   la   provenienza   deve   estendersi   fino
all'identificazione degli allevamenti di origine interessati.
    H)  Gli stabilimenti di trattamento sono obbligati a identificare
e registrare:
      a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori
e  la/le  provincia/e  nella  quale  sono  situati gli allevamenti di
origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso
di  latte  da  destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato
alta qualita' e di latte da agricoltura biologica la provenienza deve
estendersi  fino  all'identificazione  degli  allevamenti  di origine
interessati;  il  latte da agricoltura biologica deve essere scortato
da certificazione rilasciata da un organismo autorizzato;
      b) il trasportatore/i e l'automezzo/i per il latte in ingresso;
      c) il latte immagazzinato;
      d) il trattamento termico impiegato;
      e) l'orario del trattamento solo nel caso di latte da destinare
a latte fresco pastorizzato;
      f) il latte trattato termicamente eventualmente immagazzinato;
      g) la linea di confezionamento;
      h) il latte confezionato;
      i) il   trasportatore/i   e   l'automezzo/i   per  il  prodotto
confezionato;
      j) la   sua  prima  destinazione  (oppure  della  distribuzione
primaria, eventualmente aggiungere definizione).
    I)  Gli stabilimenti di trattamento sono responsabili ad indicare
nella  etichettatura  del  latte  fresco, fatte salve le disposizioni
vigenti   sulla  etichettatura  dei  prodotti  alimentari,  anche  il
riferimento  territoriale  cui  fanno capo gli allevamenti di origine
del latte impiegato.
    L) Tale riferimento puo' ascriversi alle due seguenti diciture:
      A.   «Origine   del   latte  crudo»  (nel  caso  sia  possibile
dimostrarne  la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei
seguenti casi:
        a) la/le  provincia/e  italiana/e  (o  del  Paese dell'Unione
europea);  in  alternativa  e'  consentito  indicare: la/le regione/i
italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea); ovvero
        b) «Italia»  (o  il  nome  del Paese dell'Unione europea) nel
caso  di  provenienza  del latte crudo dall'Italia o da altro singolo
Paese UE;
        c) «UE»  «,  nel  caso di provenienza del latte da piu' Paesi
membri comunitari;
      B.  «Origine del latte» (nel caso non sia possibile dimostrarne
la  provenienza  fino  agli  allevamenti di origine) uno dei seguenti
casi:
        a) la/le  provincia/e  italiana/e  (o  del  Paese dell'Unione
europea);  in  alternativa  e'  consentito  indicare: la/le regione/i
italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea); ovvero
        b) «Italia»  (o  il  nome  del Paese dell'Unione europea) nel
caso  di  provenienza  del latte crudo dall'Italia o da altro singolo
Paese UE;
        c) «UE»,  nel  caso  di  provenienza  del latte da piu' Paesi
membri comunitari;
        d) «Paesi  terzi»  nel  caso  di provenienza del latte sia da
Paesi  dell'Unione  europea  che da Paesi extra dell'Unione europea o
solo da Paesi extra dell'Unione europea.
    Per  i  Paesi  aderenti  all'EFTA  il riferimento da riportare in
etichetta  e'  consentito  per  le indicazioni di cui alle precedenti
lettere A.a, A.b, B.a, B.b.