Allegato A A) Gli allevamenti sono obbligati a identificare e registrare: 1) i capi presenti in allevamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 2) la provenienza e l'impiego dei mangimi acquistati; 3) la produzione, preparazione e l'impiego dei mangimi autoprodotti in allevamento; 4) le zone e il periodo di pascolo; 5) la provenienza e l'impiego dei medicinali utilizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 6) i capi trattati con medicinali e l'esclusione dalla destinazione al commercio del relativo latte secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 7) la data di mungitura; 8) l'orario di mungitura solo nel caso di latte da destinare a latte fresco pastorizzato; 9) il latte venduto e la sua destinazione. B) Entro il 1° aprile 2004 devono essere attuati gli obblighi relativi ai punti 1, 5, 6, 7, 8 e 9. C) Entro il 30 giugno 2004 per gli allevamenti con produzione uguale o superiore a 2000 quintali di quota latte devono essere attuati anche gli obblighi relativi ai punti 2, 3 e 4. Per gli allevamenti con produzione inferiore a 2000 quintali di quota latte non e' richiesta l'identificazione e la registrazione delle informazioni relative ai punti 3 e 4. D) I primi acquirenti sono obbligati a identificare e registrare: a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti, o la nazione in caso di provenienza extranazionale; b) il trasportatore e l'automezzo; c) il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualita' e nel caso di latte crudo biologico la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati. Nel caso in cui il primo acquirente svolga anche attivita' di centro di raccolta e/o centro di standardizzazione e/o stabilimento di trattamento deve applicare quanto previsto dagli specifici paragrafi successivi. E) I centri di raccolta sono obbligati a identificare e registrare: a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualita' e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica, la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati; b) il trasportatore e automezzo; c) il latte immagazzinato; d) il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualita' e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica, la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati. F) I centri di standardizzazione sono obbligati a identificare e a registrare l'identificazione: a) della provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualita' e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica, la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati; b) del trasportatore e automezzo; c) del latte immagazzinato; d) del trattamento di standardizzazione; e) degli eventuali costituenti naturali del latte aggiunti e della loro provenienza; f) degli eventuali costituenti naturali del latte sottratti e della loro destinazione; g) del latte standardizzato immagazzinato; h) del latte venduto e della sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da agricoltura biologica standardizzato la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati. G) I trasportatori sono obbligati a identificare e registrare: a) la provenienza del latte raccolto e/o trasportato specificando il mittente e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualita' e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti interessati; b) gli automezzi impiegati per il trasporto del latte; c) la destinazione del latte consegnato specificando il/i destinatario/i e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualita' e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati. H) Gli stabilimenti di trattamento sono obbligati a identificare e registrare: a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualita' e di latte da agricoltura biologica la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati; il latte da agricoltura biologica deve essere scortato da certificazione rilasciata da un organismo autorizzato; b) il trasportatore/i e l'automezzo/i per il latte in ingresso; c) il latte immagazzinato; d) il trattamento termico impiegato; e) l'orario del trattamento solo nel caso di latte da destinare a latte fresco pastorizzato; f) il latte trattato termicamente eventualmente immagazzinato; g) la linea di confezionamento; h) il latte confezionato; i) il trasportatore/i e l'automezzo/i per il prodotto confezionato; j) la sua prima destinazione (oppure della distribuzione primaria, eventualmente aggiungere definizione). I) Gli stabilimenti di trattamento sono responsabili ad indicare nella etichettatura del latte fresco, fatte salve le disposizioni vigenti sulla etichettatura dei prodotti alimentari, anche il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine del latte impiegato. L) Tale riferimento puo' ascriversi alle due seguenti diciture: A. «Origine del latte crudo» (nel caso sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi: a) la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione europea); in alternativa e' consentito indicare: la/le regione/i italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea); ovvero b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo Paese UE; c) «UE» «, nel caso di provenienza del latte da piu' Paesi membri comunitari; B. «Origine del latte» (nel caso non sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi: a) la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione europea); in alternativa e' consentito indicare: la/le regione/i italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea); ovvero b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo Paese UE; c) «UE», nel caso di provenienza del latte da piu' Paesi membri comunitari; d) «Paesi terzi» nel caso di provenienza del latte sia da Paesi dell'Unione europea che da Paesi extra dell'Unione europea o solo da Paesi extra dell'Unione europea. Per i Paesi aderenti all'EFTA il riferimento da riportare in etichetta e' consentito per le indicazioni di cui alle precedenti lettere A.a, A.b, B.a, B.b.