Art. 2.
  La  restituzione delle somme di cui all'art. 1 del presente decreto
avverra'   mediante   versamento   alla   Banca  d'Italia,  la  quale
provvedera'  a  versare  a  sua  volta  i  predetti importi presso la
sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato.
  A  fronte  di  tali  versamenti la predetta sezione emettera' una o
piu'  quietanze  di entrata, con imputazione al capitolo 2368 (unita'
previsionale  di  base  6.2.2) dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio statale.
  La   Banca   d'Italia   e'  incaricata  delle  operazioni  connesse
all'applicazione del presente decreto.
  Il   presente  decreto  sara'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  di
bilancio  presso  il Ministero dell'economia e delle finanze e verra'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 14 giugno 2004
                                    p. Il direttore generale: Cannata