Art. 2. La restituzione delle somme di cui all'art. 1 del presente decreto avverra' mediante versamento alla Banca d'Italia, la quale provvedera' a versare a sua volta i predetti importi presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato. A fronte di tali versamenti la predetta sezione emettera' una o piu' quietanze di entrata, con imputazione al capitolo 2368 (unita' previsionale di base 6.2.2) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. La Banca d'Italia e' incaricata delle operazioni connesse all'applicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 giugno 2004 p. Il direttore generale: Cannata