IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  30  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, recante
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003)»;
  Visto  in  particolare  il  comma  5 del predetto art. 30, il quale
prevede  che,  per  gli  anni  2001  e  2002,  la  perdita di gettito
realizzata   dalle   regioni  a  statuto  ordinario  derivante  dalla
riduzione   dell'accisa  sulla  benzina  a  lire  242  a  litro,  non
compensata  dal  maggiore  gettito delle tasse automobilistiche, come
determinato  dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  e' assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura annua
complessiva  di  euro  342,583  milioni  da erogare, rispettivamente,
negli  anni  2003 e 2004, disponendo, altresi', che alla ripartizione
tra  le  regioni  del  suddetto  importo  si provvede con decreto del
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, n. 2000 concernente
« Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004»;
  Considerato  che la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province  autonome ha deliberato in data 23 ottobre 2003 una proposta
per  la  ripartizione  tra  le  regioni  della  somma prevista per la
compensazione  per  l'anno 2002 delle minori entrate di cui trattasi,
secondo gli importi riportati nell'allegato prospetto;
  Considerato  che  la  Conferenza  permanente per i rapporti, tra lo
Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano ha
espresso  parere  favorevole sulla predetta proposta di riparto nella
seduta del 29 aprile 2004;
                              Decreta:
  Il  finanziamento  complessivo  euro  342.583.000,00  previsto  per
l'anno  2004  dall'art. 30, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  da  destinare  in  favore  delle regioni a statuto ordinario in
relazione alla per-dita di gettito dalle stesse realizzata per l'anno
2002 per effetto della riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242
a   litro,   non   compensata   dal   maggiore  gettito  delle  tasse
automobilistiche,  come  determinato  dall'art.  17,  comma 22, della
legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e' ripartito secondo gli importi
individuati  nell'allegato  prospetto, che forma parte integrante del
presente provvedimento.
    Roma, 18 giugno 2004
                                                Il Ministro: Tremonti