Art. 2.
  I  soggetti  che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
vendemmia  2004,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Riviera  del  Brenta»,  provenienti  da vigneti non ancora iscritti,
conformemente   alle   disposizioni   del  relativo  disciplinare  di
produzione,  sono  tenuti  ad effettuare - ai sensi e per gli effetti
dell'art.  15  della  legge  10 febbraio  1992, n. 164 e dell'art. 2,
comma  3,  del  decreto ministeriale 31 luglio 2003 - la denuncia dei
rispettivi  terreni  vitati,  ai  fini  dell'iscrizione  dei medesimi
all'apposito   albo   dei  vigneti  della  denominazione  di  origine
controllata «Riviera del Brenta», entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione   del   presente  decreto  presso  le  competenti,  per
territorio, camere di commercio di Padova e Venezia.