Art. 3.
  I  vigneti  denunciati  ai  sensi  del  precedente art. 2, solo per
l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo
previsto  dall'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a
giudizio  degli  organi  tecnici  della  regione  Veneto,  le denunce
risultino  sufficientemente  attendibili  nel  caso in cui la regione
stessa   non  abbia  ancora  potuto  effettuare,  per  impossibilita'
tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa
vigente.