(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
                  CONTROLLATA «RIVIERA DEL BRENTA»

                               Art. 1.
                        Denominazione e vini
    La  denominazione  di origine controllata «Riviera del Brenta» e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti
prescritti  dal  presente  disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
      bianco (anche in versione frizzante);
      rosso (anche in versione rosato e novello);
      spumante;
      Merlot;
      Cabernet   (da   Cabernet  franc  e/o  Cabernet  sauvignon  e/o
Carmenere' - anche in versione «riserva»);
      Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese - anche in versione
«riserva»);
      Refosco  dal  peduncolo rosso o semplicemente Refosco (anche in
versione «riserva»);
      Pinot bianco (anche in versione spumante e frizzante);
      Pinot grigio;
      Chardonnay  (anche  in versione spumante e frizzante) Tocai (da
Tocai friulano).
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Riviera del
Brenta»  con uno dei seguenti riferimenti Pinot Bianco, Pinot grigio,
Chardonnay,  Tocai (da Tocai friulano), Merlot, Cabernet (da Cabernet
franc  e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere), Raboso (da Raboso Piave
e/o  Raboso veronese) e Refosco d.p.r., devono essere ottenuti da uve
provenienti   da  vigneti  coltivati,  in  ambito  aziendale,  con  i
corrispondenti  vitigni  per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a
un  massimo  del  15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non
aromatiche,  idonei  alla  coltivazione,  per le province di Padova e
Venezia.
    I  vigneti  delle  varieta'  Cabernet  franc, Cabernet Sauvignon,
Carmenere,  Raboso  Piave e Raboso veronese devono essere iscritti in
albi distinti per ciascuna varieta'.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Riviera del
Brenta» seguito dalla specificazione «bianco», e' ottenuto dalle uve,
dai  mosti  e  dai  vini,  delle  seguenti  varieta', provenienti dai
vigneti  di  un  unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al
comma 1, nella seguente composizione:
      Tocai  friulano  per  almeno  il  50%,  altre  varieta' a bacca
bianca,  congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al
precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Riviera del
Brenta»  seguito  dalla specificazione o meno rosso e' ottenuto dalle
uve,  dai  mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai
vigneti  di  un  unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al
comma 1, nella seguente composizione:
      Merlot  per  almeno  il  50%,  altre  varieta'  a  bacca rossa,
congiuntamente   o   disgiuntamente,   non  aromatiche,  elencate  al
precedente comma 1, fino un massimo del 50%.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Riviera del
Brenta»  «spumante»,  e'  ottenuto  dalle  uve, dai mosti e dai vini,
delle  seguenti  varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito
aziendale,  iscritti  agli  albi  di  cui  al comma 1, nella seguente
composizione:
      Chardonnay  per  almeno  il 60%, altre varieta' a bacca bianca,
congiuntamente   o   disgiuntamente,   non  aromatiche,  elencate  al
precedente comma 1, fino a un massimo deI 40%.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di produzione delle uve atta alla produzione dei vini a
denominazione  di  origine controllata «Riviera del Brenta» comprende
le  aree  viticole del bacino del fiume Brenta ricadenti in provincia
di Venezia e Padova e piu' precisamente il territorio dei comuni di:
    Legenda (P) = parte del territorio   (T) = tutto il territorio.
    Venezia:
      Campagnalupia (P);
      Campolongo Maggiore (P);
      Camponogara (T);
      Dolo (T);
      Fiesso d'Artico (T);
      Fosso' (T);
      Martellago (P);
      Mira (P);
      Mirano (T);
      Noale (T);
      Pianiga (T);
      Salzano (T);
      S. Maria di Sala (T);
      Scorze' (P);
      Spinea (T);
      Stra (T);
      Venezia (P);
      Vigonovo (T).
    Padova:
      Borgoricco (T);
      Cadoneghe (T);
      Campo S. Martino (P);
      Campodarsego (T);
      Camposanpiero (P);
      Curtarolo (T);
      Limena (Parte ex del Brenta);
      Loreggia (P);
      Massanzago (T);
      Noventa Padovana (P);
      Padova (P);
      Piove di Sacco (P);
      S. G. Delle Pertiche (T);
      S. Giorgio in Bosco (P);
      S. Giusfina in Colle (P);
      S. Angelo di Piove (P);
      Saonara (P);
      Trebaseleghe (P);
      Vigodarzere (T);
      Vigonza (T);
      Villa del Conte (P);
      Villanova di C.S.P. (T).
    Tale zona e' cosi delimitata:
      partendo  da  via  Valmarana  in  comune  di  Noventa  Padovana
all'intersezione  della  autostrada  A4 Serenissima, la delimitazione
prosegue  lungo  questa strada verso est fino al semaforo, ove gira a
destra  verso  il centro di Noventa Padovana lungo via Roma; superato
il ponte sul canale Piovego il confine gira a sinistra lungo l'argine
in  via  Argine  Destro  Piovego  per poi proseguire su strada bianca
mentre  il  Canale  Piovego  delimita  il territorio verso est fino a
raggiungere il confine amministrativo tra Padova e Venezia. Da questo
punto  la  delimitazione  e' rappresentata da tale confine fino a che
questo  incrocia la strada provinciale Vigonovese per percorre questa
in  direzione  sinistra  verso  Villatora  di  Saonara  lungo via III
Novembre,  alla  fine  della  quale il confine svolta a destra in via
XX Settembre  e  quindi a sinistra in via Mazzini fino al semaforo. A
questo incrocio, girando a sinistra in direzione Saonara, si percorre
la  Strada  dei  Vivai  per  uscire  al  primo  svincolo  a destra in
direzione  Legnaro  e  quindi  a sinistra in direzione Sant'Angelo di
Piove  di Sacco lungo via Morosini. Allo stop la delimitazione gira a
sinistra per entrare a Saonara in via Roma per poi proseguire diritta
per  la  strada che diventera' prima via Valmarana e poi via Caovilla
ed  entrare  quindi  nel  comune  di  Sant'Angelo  di  Piove di Sacco
attraversando  via  Roma  prima  e  via  IV Novembre poi. Superato il
centro  di  Sant'Angelo,  in  corrispondenza  di una curva a gomito a
sinistra  di  via  IV  Novembre, il confine gira a destra proseguendo
fino  al semaforo che incrocia la strada provincale 12. Da qui gira a
destra  in  direzione  Piove  di  Sacco  lungo  via  Alto  Adige  che
successivamente  diventa via Scardovara, per girare quindi a sinistra
in  via  T.  Vecellio,  che  percorre  interamente  fino al comune di
Campolongo  Maggiore  da dove, all'intersezione con via Righe, gira a
destra  in  direzione Corte. Oltrepassa quindi la ferrovia e prosegue
fino  al  semaforo  in  centro  del  paese  di  Corte, da dove gira a
sinistra per arrivare al fiume Brenta e oltrepassato il ponte, gira a
sinistra  in  via  Sampieri e quindi subito a destra in via Fiumazzo.
Questa   viene   percorsa  costeggiando  l'argine,  sino  al  confine
provinciale  tra  Padova  a  Venezia  da dove parte, sulla destra, il
canale  Cavaizza  che  rappresenta  il  limite sud-est del territorio
delimitato, fino ad arrivare sulla strada statale 309 Romea.
    Il  confine  territoriale  prosegue  quindi  verso  nord lungo la
statale  Romea  in  direzione  Venezia,  fino  al  canale Seriosa (km
122,1),  per girare a sinistra al semaforo, per via La Seriosa Veneta
Sinistra  verso  localita'  Casona;  quindi  attraversa il canale per
proseguire  lungo  via Sabbiona ed artraversare anche il Naviglio del
Brenta  e la strada statale 11 Padova-Venezia. Gira quindi a destra e
poi a sinistra in via Risato e Bellin; lungo la via incrocia lo scolo
Lusore, che diventa il limite dell'area seguendo lo scorrere naturale
verso est fino al punto di raccordo con il canale Tron. Ripercorrendo
il  Canale  Tron  verso  nord,  si  incontra via Ghebba (prosecuzione
stradale  di via Risato e Bellin) ed in direzione nord si passa sotto
l'autostrada  A4; si prosegue per via Oriago fino all'incrocio con la
Miranese,  quindi  si  gira  a  destra verso Mestre e poi a sinistra,
verso  nord,  lungo via Risorgimento in direzione Asseggiano (Palazzo
Friendenberg).  La  delimitazione  gira  successivamente  a  destra e
subito a sinistra per via Martiri di Marzabotto (brevemente via della
Spiga)  e  via della Vigna per riprendere via Martiri verso Case Dosa
da  dove,  allo  stop  gira  a  sinistra  lungo  via  Visinoni fino a
Zelarino;  al  semaforo che incrocia la strada statale 245 Castellana
gira  a  destra e poi a sinistra per via Scaramuzza e poi a destra in
via  Paccagnella  fino ad incrociare la ferrovia la quale delimita il
territorio  verso  nord  fino  ad  intersecare via Gatta. Lasciata la
ferrovia,  il  confine prosegue verso ovest lungo via Gatta fino alla
via Molino Marcello che percorre fino a via Marignana, su questa gira
a  destra  e  poi  a  sinistra  per  via  Chiesa  Gardigiano  fino ad
incrociare  via  Nuova  Moglianese  Gardigiano,  per  girare quindi a
sinistra ed entrare in frazione Cappella in comune di Scorze'.
    Arrivata  all'intersezione  con la strada statale 245 Castellana,
la  delimitazione  gira  a  destra  in  direzione  Castelfranco  fino
all'incrocio  con  via  Manetti  (km  17,80)  e  quindi a sinistra in
direzione Fossalta di Trebaseleghe percorrendo via S. Tiziano fino al
centro  di  Fossalta,  da  qui gira a sinistra verso Massanzago ed al
primo incrocio gira a destra per via Rustega sulla strada provinciale
44  per entrare quindi in comune di Camposampiero lungo via Fossalta.
All'incrocio,  la  delimitazione gira a destra per via Borgo Rustega,
quindi  via  Guizze  di  Rustega  ed  entra  in  comune di Loreggia e
successivamente  in  comune  di  Camposampiero oltrepassando anche il
Muson  dei  Sassi.  Allo stop il confine gira a sinistra sulla strada
statale  307  fino  all'incrocio,  per  girare  quindi  a  destra  in
direzione  Cittadella  in  via  S.  Antonio,  oltrepassa  la ferrovia
percorrendo   la   strada   provinciale   22,   esce  dal  comune  di
Camposampiero,  attraversa  la  localita'  Fratte  di  S. Giustina in
Colle, supera la ferrovia ed al km 27 gira a sinistra in via Militare
in  direzione  Villa  del  Conte;  allo  stop  gira a sinistra in via
Rettilineo attraversa il centro del comune Villa del Conte per girare
quindi  a  destra  sulla  strada  provinciale 58 fino a S. Giorgio in
Bosco;  da  qui il confine supera l'incrocio con la strada statale 47
proseguendo  fino  al  ponte  di  Carturo  sul  fiume  Brenta  strada
provinciale  27 Giarabassa. Da qui e' lo stesso fiume che verso valle
delimita  il  confine  ovest  dell'area  interessata  fino  al limite
amministrativo    del   comune   di   Padova,   segue   questo   fino
all'intersezione  con  la strada statale 47 che percorre in direzione
Padova  fino  al  cavalcavia  con l'autostrada A4 Serenissima. Da qui
sara'  detta  autostrada  A4  che  in  direzione  Venezia delimita il
territorio  fino a raggiungere l'intersezione con la strada Noventana
in  comune  di  Noventa  Padovana,  via Valmarana e cioe' al punto di
partenza.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione
dei  vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta»
devono  essere  quelle normali della zona e atte a conferire alle uve
le specifiche caratteristiche di qualita'.
    I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti idonei per le
produzioni  delle  uve  atte  a  dare  i  vini della denominazione di
origine di cui si tratta.
    Sono da escludere i terreni torbosi o eccessivamente umidi.
    Per  gli  impianti di viti realizzati successivamente all'entrata
in vigore del presente disciplinare la densita' dei ceppi di vite per
ettaro non puo' essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.
    Le  forme  di  allevamento ed i sesti di impianto consentiti sono
quelli   normalmente   in   uso   nella   zona   e   precisamente  la
controspalliera   singola   e   doppia;  sono  vietate  le  forme  di
allevamento espanse a pergola, a tendone e a raggi.
    La  potatura  deve  essere  adeguata  alle  forme  di allevamento
suddette.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
    La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo sono:

=====================================================================
                  |                        |  Titolo alcolometrico
                  |                        |volumico naturale minimo
    Tipologia     |Produzione di uva ton/ha|        (% vol.)
=====================================================================
Tocai friulano....|15                      | 9,5
---------------------------------------------------------------------
Pinot bianco....  |13                      |10,0
---------------------------------------------------------------------
Pinot grigio....  |12                      |10,0
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay....    |13                      |10,0
---------------------------------------------------------------------
Merlot....        |15                      |10,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet....      |13                      |10,5
---------------------------------------------------------------------
Raboso....        |14                      |10,0
---------------------------------------------------------------------
Refosco p.r.....  |13                      |10,5

    Per  la  produzione  massima  ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini
delle  tipologie  «bianco», «rosso>, «spumante», «novello» e «rosato»
si  fa  riferimento  ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le
compongono.
    I vini a denominazione di origine controlla «Riviera del Brenta»,
designati    con    la   specificazione   «riserva»   devono   avere,
rispettivamente,  la  seguente  produzione massima ad ettaro e titolo
alcolometrico volumico naturale minimo.

=====================================================================
                |                        |   Titolo alcolometrico
                |                        | volumico naturale minimo
   Tipologia    |Produzione di uva ton/ha|         (% vol.)
=====================================================================
Cabernet....    |12                      |11,5
---------------------------------------------------------------------
Roboso....      |12                      |11,0
---------------------------------------------------------------------
Refosco p.r.....|12                      |11,0

      Le  uve  destinate  alla  produzione del tipo spumante, possono
avere  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore
al  9%  vol.  purche' la destinazione delle uve alla spumantizzazione
venga espressamente indicata negli appositi registri.
    Nel  caso  della  tipologia  «rosato» il quantitativo di prodotto
eccedente  la  resa viene preso in carico come indicazione geografica
tipica.
    Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti da
destinare  alla  produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere
riportati  nei  limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermo  restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    Per  i  vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva
ad  ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, devono essere effettuate all'interno del territorio dei
comuni  compresi  in  tutto  o  in  parte  nella delimitazione di cui
all'art. 3 del presente disciplinare.
    In considerazione degli usi tradizionali della zona e' consentito
che le operazioni di elaborazione per la produzione dei vini spumanti
e frizzanti avvengano in tutto il territorio della regione Veneto.
    E'  consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
1,  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme comunitarie e nazionali, con
mosti  concentrati  ottenuti  da  uve  prodotte  nei vigneti iscritti
all'albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con
mosto concentrato rettificato o a mezzo della concentrazione a freddo
o altre tecnologie consentite.
    E'  ammessa  la  colmatura  dei recipienti contenenti vini di cui
all'art. 1 entro un massimo del 5% con altri vini dello stesso colore
e  della  stessa  annata  aventi  diritto alla medesima denominazione
d'origine,  fermo restando l'obbligo di rispettare la presenza minima
dell'85% delle varieta' e delle annate oggetto della designazione.
    La tipologia «rosato» deve essere ottenuta dalla vinificazione in
rosato delle uve della tipologia «rosso».
    La  tipologia «novello» deve essere ottenuta attuando il processo
della  macerazione carbonica per almeno il 40% delle uve raccolte nei
vigneti iscritti all'albo di cui all'art. 2.
    Le  tipologie  «spumanti»  previste  all'art.  1,  devono  essere
ottenute  esclusivamente  per fermentazione naturale sia in bottiglia
che  a  mezzo  autoclave,  utilizzando  i mosti o i vini ottenuti dai
vigneti iscritti agli albi delle varieta' di cui all'art. 2.
    Le  tipologie  «frizzanti»  previste  all'art.  1,  devono essere
ottenute  esclusivamente  per  fermentazione  naturale, utilizzando i
mosti  o  vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi della varieta'
di  cui  all'art.  2.  Possono essere elaborati nelle versioni secco,
abboccato e amabile.
    La  resa  dell'uva  in  vino  non  deve  essere superiore al 70%.
Qualora  la  resa  uva/vino  superi il limite di cui sopra, ma non il
75%,   l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla  denominazione  di  cui
trattasi.  Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per l'intero quantitativo prodotto.
    Per  le  tipologie «Spumante» e «Frizzante» le rese suddette sono
considerate al netto delle aggiunte permesse sulla partita (cuvee).
    I  vini  Cabernet, Raboso, e Refosco dal peduncolo rosso, possono
essere  designati  con  la  menzione  «riserva»,  solo  qualora siano
sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui
almeno  sei  mesi  in  botte di legno, con decorrenza dal 1° novembre
dell'annata della vendemmia.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    I  vini  di  cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
      «Riviera del Brenta» bianco:
        colore: paglierino piu' o meno intenso;
        odore: dal profumo caratteristico;
        sapore: asciutto o amabile, sapido, vellutato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto non riduttore: 15,0 g/l.
      «Riviera del Brenta» rosso:
        colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
        odore: intenso dal profumo caratteristico;
        sapore: asciutto, vellutato e armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore: 18,0 g/l.
      «Riviera del Brenta» rosato:
        colore: rosato, tendente al rubino, vivace;
        odore: leggermente vinoso, con profumo caratteristico;
        sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        acidita' totale minima: 5,5 g/l;
        estratto non riduttore: 17,0 g/l.
      «Riviera del Brenta» novello:
        colore: rosso rubino brillante con sfumature violacee;
        odore: fruttato, caratteristico, persistente;
        sapore: armonico, fresco, vivace;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto non riduttore: 18,0 g/l.
      Riviera del Brenta spumante - Riviera del Brenta - Pinot bianco
spumante - Riviera del Brenta - Chardonnay spumante:
        spuma: vivace, fine;
        colore: giallo paglierino, brillante;
        odore: delicato con caratteristiche di fruttato;
        titolo alcolometrico volumico totale: 11,50% vol;
        acidita' totale minima: 6,0 g/l;
        estratto non riduttore: 15,0 g/l.
      Riviera  del Brenta bianco frizzante - Riviera del Brenta Pinot
bianco frizzante - Riviera del Brenta Chardonnay frizzante:
        spuma: vivace e persistente;
        colore: giallo paglierino, brillante;
        odore: con caratteristiche di fruttato;
        sapore: secco o amabile, fruttato, fresco;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
        acidita' totale minima: 6,0 g/l;
        estratto non riduttore: 15,0 g/l.
      «Riviera del Brenta» Chardonyay:
        colore: paglierino;
        odore: fine, caratteristico;
        sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto non riduttore: 15,0 g/l.
      «Riviera del Brenta» Tocai:
        colore:  giallo  paglierino  piu'  o  meno  intenso, talvolta
tendente al verdognolo;
        odore: dal profumo caratteristico;
        sapore:asciutto, fresco, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore: 15 g/l.
      «Riviera del Brenta» Pinot bianco:
        colore: giallo paglierino scarico;
        odore: delicato, caratteristico;
        sapore: pieno, morbido e armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto non riduttore: 16,0 g/l.
      «Riviera del Brenta» Pinot grigio:
        colore: giallo paglierino talvolta con riflessi ramati;
        odore: delicato, intenso, caratteristico;
        sapore: intenso, pieno, armonico, caratteristico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        acidita' totale minima: 5 g/l;
        estratto non riduttore: 15 g/l;
      «Riviera del Brenta» Merlot:
        colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
        odore: intenso, delicato ed etereo se invecchiato;
        sapore:  asciutto  o abboccato, sapido, di corpo, giustamente
tannico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore: 20,0 g/l.
      «Riviera del Brenta» Cabernet:
        colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
        odore: caratteristico, intenso;
        sapore:  asciutto,  sapido,  di  corpo,  lievemente  erbaceo,
caratteristico;
        titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,50% vol;
nella versione «riserva» 1,50 % vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto  non  riduttore:  20,0 g/l, nella versione «riserva»
23,0 g/l.
      «Riviera del Brenta» Raboso:
        colore:  rosso  rubino  carico,  tendente  al  granato con il
prolungato invecchiamento;
        odore: tipico, marcato di violetta e marasca;
        sapore:   secco,   austero,   sapido,   leggermente  acidulo,
giustamente tannico;
        titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,0 % vol;
nella versione «riserva» 12,50% vol;
        acidita' totale minima: 6,5 g/l;
        estratto  non  riduttore:  22,0 g/l, nella versione «riserva»
25,0 g/l.
      «Riviera del Brenta» Refosco:
        colore: rosso rubino intenso;
        odore: caratteristico;
        sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; nella
versione «riserva» 12,5% vol;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto  non  riduttore:  22,0 g/l, nella versione «riserva»
25,0 g/l.
    In  relazione  all'eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rivelare un sentore di legno.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  modificare  i  limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non
riduttore con proprio decreto.
                               Art. 7.
             Etichettatura designazione e presentazione
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», selezionato» e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
    Le  indicazioni facoltative esclusi i marchi ed i nomi aziendali,
possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri
tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione  di  origine  del  vino,  salvo  le norme generali piu'
restrittive.
    L'indicazione   dell'annata  e'  obbligatoria  per  le  tipologie
«riserva» e «novello».
                               Art. 8.
                           Confezionamento
    Per  tutti i vini a denominazione di origine controllata «Riviera
del  Brenta» confezionati in bottiglie fino a 5 litri e' obbligatorio
l'uso  della  chiusura  con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie
fino a 0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
    Per  la  tappatura  di  vini spumanti e frizzanti si applicano le
norme vigenti in materia.