IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183, recante norme per il
riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  l'art.  9  della  legge  8 agosto  1990,  n.  253, recante
disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;
    Visto  il  decreto-legge  11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  1998,  n. 267, modificato dal
decreto-legge  n.  132  del  13 maggio  1999,  convertito dalla legge
13 luglio  1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-bis e 2,
e l'art. 8, comma 2;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data   29 settembre   1998,   concernente   l'atto   di  indirizzo  e
coordinamento  che  individua  i criteri relativi agli adempimenti di
cui  ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che
precede;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;
    Visto  il  decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   11 dicembre  2000,  n.  365,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 5;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio
1999,  recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del
rischio  idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2,
del  decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267»;
    Vista  la delibera della giunta regionale della regione Puglia n.
1565 del 5 novembre 2001 con la quale e' stato approvato il programma
di  interventi  urgenti  a  valere  sui fondi residui dell'annualita'
1999-2000 del decreto-legge n. 180/1998 e sui fondi del decreto-legge
n. 279/2000;
    Vista  l'istruttoria  effettuata  dal  Dipartimento per i servizi
tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'art.  1,  comma 2-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1998, n. 267,
trasmessa con nota dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici prot. n. 9550 del 13 maggio 2003;
    Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata
dalla  regione  Puglia  conforme  agli indirizzi ed alle prescrizioni
contenuti  nel  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 29 settembre 1998, nonche' agli indirizzi concordati in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000, con le
eccezioni indicate nella citata istruttoria;
    Vista  la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del  24 luglio  2003,  con  la quale e' stata espressa l'intesa sullo
schema  del  presente  decreto,  con gli impegni concordati nel corso
della seduta;
    Vista  la  delibera  approvata  dal  Comitato  dei Ministri per i
Servizi  tecnici  nazionali e gli interventi nel settore della difesa
del suolo nella seduta del 23 gennaio 2004;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 settembre  2001  con  il  quale  al  Ministro dell'ambiente e della
tutela  del territorio, on.le Altero Matteoli sono state delegate tra
gli  altri,  le  funzioni  attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri  dalla  legge  18 maggio 1989, n. 183, nonche' la Presidenza
del  Comitato  dei  Ministri  per  i  servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                     Approvazione del programma

    1.  Ai  sensi  dell'art.  1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno
1998,  n.  180,  convertito  dalla  legge  3 agosto  1998,  n. 267, e
dell'art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,
e'  approvato  il  programma  integrativo per gli anni 1999 e 2000 di
interventi  urgenti  e di misure di prevenzione per le aree a rischio
della  regione  Puglia  allegato  al  presente  provvedimento, di cui
costituisce  parte  integrante,  per  l'importo  di 3.253.678,46 euro
(lire 6.300.000.000).
    2.  All'attuazione  del  programma di cui al comma 1, si provvede
con parte dei fondi gia' trasferiti alla regione Puglia relativi alle
annualita'  1999  e  2000  a valere: quanto a 2.371.187,90 euro (lire
4.591.260.000)  sullo  stanziamento  di  cui  all'art.  8,  comma  2,
decreto-legge  11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3 agosto  1998,  n. 267, per l'anno 1999, quanto a Euro
2.551.604,37  (lire  4.940.595.000)  sullo  stanziamento  di cui allo
stesso  art.  8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180,   per   l'anno   2000   e   quanto   a  Euro 3.780.154,63  (lire
7.319.400.000),  sullo  stanziamento  di cui all'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
    3.  Le  residue  risorse  non programmate, pari 5.449.268,44 euro
(lire  10.551.255.000)  sono  destinate ad un programma di interventi
urgenti  da  approvarsi con successivo provvedimento con le modalita'
di cui all'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge n. 180/1998.
    3.  La  regione Puglia assicura la programmazione prioritaria del
completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le
eventuali  economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi
urgenti  programmati  e  si  impegna  altresi'  a  tenere conto delle
esigenze  del  citato  completamento  nell'ambito di altri programmi,
regionali, nazionali e comunitari.