Art. 2. Prescrizioni per l'attuazione del programma 1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico. 2. La regione verifica altresi', prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi gia' finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario. 3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalita' definiti dalla stessa regione.