Art. 2.

             Prescrizioni per l'attuazione del programma

    1.  La  regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma
3,  che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data
abbiano  confermato,  ove  modificati  rispetto a quelli vigenti alla
data  di  approvazione  del  programma, la perimetrazione come aree a
rischio  molto  elevato,  e  la sussistenza di misure di salvaguardia
conformi  a  quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento
approvato  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 settembre  1998, delle aree nelle quali detti interventi producono
effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.
    2.  La  regione  verifica  altresi',  prima dell'attuazione degli
interventi  di completamento di interventi gia' finanziati nella loro
interezza  nell'ambito  di programmi di interventi urgenti ex art. 1,
comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano
coerenti  con  la  normativa  in materia di interventi urgenti per la
riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere
analoghe e/o complementari al progetto originario.
    3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art.
1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalita'
definiti dalla stessa regione.