Art. 3. Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma 1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999, attraverso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nazionali. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale. 2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si potra' provvedere con le medesime a disciplinare le modalita' di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 28 gennaio 2004 p. Il Presidente: Matteoli Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 261