Art. 3.

       Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma

    1.  Al  monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi
programmati  provvede  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  secondo  quanto  disposto  dall'art.  3  del  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto
ministeriale   del  4 febbraio  1999,  attraverso  l'Agenzia  per  la
protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  nazionali. La
regione,   nell'ambito  delle  proprie  funzioni  di  monitoraggio  e
controllo,  concorre  alla medesima funzione esercitata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.
    2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi
dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  11 giugno 1998, n. 180,
convertito  dalla  legge  3 agosto  1998,  n.  267,  ordinanze di cui
all'art.  5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si potra'
provvedere con le medesime a disciplinare le modalita' di attuazione,
monitoraggio e controllo degli interventi.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      Roma, 28 gennaio 2004
                                           p. Il Presidente: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 261