Art. 2. Prescrizioni per l'attuazione del programma 1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico. 2. La regione verifica altresi', prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi gia' finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario. 3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalita' definiti dalla stessa regione. 4. Per i piani stralcio di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per i quali non si sia gia' provveduto alla perimetrazione, come aree a rischio molto elevato, ed alla salvaguardia delle aree interessate dagli interventi urgenti programmati e finanziati, le autorita' di bacino competenti o le regioni, per i bacini di interesse regionale, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni alle perimetrazioni delle predette aree ed alla imposizione delle misure di salvaguardia. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dispone l'effettuazione delle perimetrazioni e la formulazione delle misure di salvaguardia tenendo conto delle eventuali limitazioni d'uso del suolo gia' in essere e degli strumenti di pianificazione vigenti. All'onere relativo provvedono le autorita' di bacino competenti, o la regione per i bacini di interesse regionale, con parte delle risorse gia' assegnate per le perimetrazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta in via sostitutiva gli atti relativi alle perimetrazioni e alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del citato decreto-legge.