Art. 2.

             Prescrizioni per l'attuazione del programma

    1.  La  regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma
3,  che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data
abbiano  confermato,  ove  modificati  rispetto a quelli vigenti alla
data  di  approvazione  del  programma, la perimetrazione come aree a
rischio  molto  elevato,  e  la sussistenza di misure di salvaguardia
conformi  a  quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento
approvato  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 settembre  1998, delle aree nelle quali detti interventi producono
effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.
    2.  La  regione  verifica  altresi',  prima dell'attuazione degli
interventi  di completamento di interventi gia' finanziati nella loro
interezza  nell'ambito  di programmi di interventi urgenti ex art. 1,
comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano
coerenti  con  la  normativa  in materia di interventi urgenti per la
riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere
analoghe e/o complementari al progetto originario.
    3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art.
1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalita'
definiti dalla stessa regione.
    4.  Per  i  piani  stralcio  di  cui  all'art.  1,  comma  1, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto
1998,   n.  267,  per  i  quali  non  si  sia  gia'  provveduto  alla
perimetrazione,   come   aree   a  rischio  molto  elevato,  ed  alla
salvaguardia   delle   aree   interessate  dagli  interventi  urgenti
programmati  e  finanziati,  le  autorita'  di bacino competenti o le
regioni,  per  i  bacini  di interesse regionale, provvedono entro il
termine  perentorio  di  novanta  giorni  alle  perimetrazioni  delle
predette  aree  ed  alla  imposizione  delle  misure di salvaguardia.
Decorso  inutilmente  tale  termine,  il Comitato dei Ministri di cui
all'art.   4   della   legge   18 maggio   1989,   n.   183,  dispone
l'effettuazione  delle  perimetrazioni e la formulazione delle misure
di  salvaguardia  tenendo conto delle eventuali limitazioni d'uso del
suolo  gia'  in  essere  e degli strumenti di pianificazione vigenti.
All'onere relativo provvedono le autorita' di bacino competenti, o la
regione  per i bacini di interesse regionale, con parte delle risorse
gia'  assegnate  per le perimetrazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1,
del  citato decreto-legge. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Comitato  dei  Ministri,  adotta in via sostitutiva gli atti relativi
alle  perimetrazioni e alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art.
1, comma 1-bis, del citato decreto-legge.