IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Viterbo
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n.  342,  recante  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;
    Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
citato  attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro le funzioni
amministrative  in  materia  di  determinazione di tariffe minime, in
precedenza  esercitate dalle soppresse commissioni provinciali di cui
all'art. 3 dell'abrogata legge 3 maggio 1955, n. 407;
    Visto   il   precedente  decreto  adottato  dal  direttore  della
Direzione provinciale del lavoro di Viterbo in data 13 dicembre 2001,
n. 19;
    Ravvisata  la  necessita'  di  determinare  le  tariffe minime da
valere per il prossimo biennio;
    Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita;
    Sentite  le  organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori,
nonche' le associazioni del movimento cooperativo, gia' facenti parte
della soppressa Commissione provinciale per i lavori di facchinaggio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  La  tariffa  oraria per lavori particolari che debbono essere
eseguiti  a  tempo  e  non  previsti nelle altre tariffe, attualmente
stabilita in Euro 12,10, e' aumentata di Euro 0,56.
    2.   Le   tariffe  a  quintalaggio  attualmente  vigenti  vengono
aumentate del 4,6%, come da tabella allegata.
    3.  Le  tariffe di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comprensive
sia   degli   oneri   per   istituti  contrattuali  sia  degli  oneri
contributivi e gestionali.
    4. La tariffa oraria sara' maggiorata nella misura del:
      25% per lavoro straordinario;
      50% per lavoro notturno e festivo;
      20%  per  lavoro compiuto nella giornata del sabato, sempre che
tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro.
    5.  Le tariffe indicate ai commi precedenti, da considerarsi come
valori  minimi inderogabili, si applicano ai facchini singoli, liberi
esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.
    6.  Le  tariffe come sopra determinate hanno validita' biennale e
decorrenza  dal  giorno  successivo  a quello della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Viterbo, 29 giugno 2004
                                    Il direttore provinciale: Micheli