Art. 2.
  Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui
all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al
rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 3 luglio 2001.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 giugno 2004
                                         Il direttore generale: Abate