IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza del sig. Negrini Stefano, nato il 21 giugno 1975 a
Foligno  (Italia),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di  «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio
Provincial  de  Abogados  de  Madrid»  (Spagna)  cui  e' iscritto dal
26 dicembre  2003  ai  fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio
della professione di avvocato in Italia;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  dottore  in  giurisprudenza  presso  l'Universita' degli studi di
Perugia  in  data 20 luglio 2000 e che detto titolo e' stato altresi'
omologato  al  titolo  accademico spagnolo di «Licenciado ed Derecho»
con  delibera  del  «Ministerio  de  Educacion,  Cultura  y  Deporte»
spagnolo del 9 ottobre 2003;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 29 marzo 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Negrini Stefano, nato il 21 giugno 1975 a Foligno (Italia),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
Abogado cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.