IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Enzinger Markus, nato il 25 agosto 1970 a Monaco (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di diplom-ingenieur conseguito in Germania e rilasciato dalla «Fachhochschule Rosenheim» di Rosenheim (Germania) in data 27 maggio 1999, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente ha dimostrato lo svolgimento di esperienza professionale dal 2001 al 2003, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 3 giugno 2004; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Enzinger Markus, nato il 25 agosto 1970 a Monaco (Germania), cittadino tedesco, e' ricosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.