(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a
sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio
nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del
presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio
nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo
svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della
convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove
e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi
indicato nella domanda.
    La  prova  attitudinale,  volta  ad accertare la conoscenza delle
materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame
scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame
scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da
relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente
art. 3.
    L'esame  orale  consiste  nella  discussione  di  brevi questioni
tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 3, ed
altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale
del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere
solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
    La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri - settore industriale.
    b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del
richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di
base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il
richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta
legale  allegando  la  copia  autenticata del presente provvedimento,
nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante
tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del
richiedente  e  che  abbiano  un'anzianita'  di  iscrizione  all'albo
professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera'
sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del presidente
dell'ordine provinciale.