(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su
tre  materie,  di  cui  due  vertono  su 1) diritto civile 2) diritto
penale  e  una  a  scelta  del  candidato tra le restanti materie, ad
esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
    c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni
pratiche  su  cinque  materie  scelte  dall'interessato, tra le prove
sopra  indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale.
Il  candidato  potra'  accedere  a questo secondo esame solo se abbia
superato con successo la prova scritta.
    d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.