IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Gancheva  Mariya Delcheva, nata il
1° agosto  1970  a  Radomir (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di avocat conseguito in Bulgaria di cui e' in possesso
dal  19 ottobre  1997, come attestato dal Consiglio degli avvocati di
Sofia,  ai  fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia della
professione di avvocato;
  Preso  atto  che  la  richiedente ha conseguito il diploma za vishe
obrazovanie  presso  l'Universita'  di  Sofia  «Sv. Kliment Ohridski»
(Romania) nell'aprile 1996 e rilasciato in data 11 maggio 1996;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 29 marzo 2004;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta di cui sopra;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato  dalla  legge  n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7, del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non
e'  richiesta  per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso
di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi
familiari;
  Considerato   che  la  sig.ra  Gancheva  possiede  un  permesso  di
soggiorno rilasciato dalla questura di Milano in data 28 agosto 2003,
rinnovato  il  2 dicembre  2003 con valdita' fino al 28 novembre 2008
per motivi familiari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  sig.ra  Gancheva  Mariya  Delcheva,  nata  il  1° agosto 1970 a
Radomir  (Bulgaria),  cittadina  bulgara,  e'  riconosciuto il titolo
professionale  di  avocat  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione
in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del permesso di
soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.