Art. 4.
  La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del
venti per cento.
  Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di  2.200.000,00  euro  per  il trattamento di integrazione salariale
straordinaria e di 2.917.976,40 euro per il trattamento di mobilita',
l'I.N.P.S.  -  Istituto  nazionale  previdenza  sociale,  e' tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2004

                                            Il Ministro del lavoro
                                           e delle politiche sociali
                                                    Maroni
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 327