Art. 4. La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del venti per cento. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di 2.200.000,00 euro per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di 2.917.976,40 euro per il trattamento di mobilita', l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 327