Art. 3.
                Effetti della trasmissione telematica
  1. L'invio  telematico  della  documentazione  di  cui  all'art.  1
assolve  all'obbligo  di  trasmissione del rendiconto di cui all'art.
227 del T.U.
  2. A  fini  di  semplificazione  procedurale,  con  il  decreto del
Ministro  dell'interno di cui all'art. 161, comma 2, del T.U. possono
essere  previste  apposite  procedure  tecniche  di  sicurezza per la
trasmissione   telematica   dei   certificati  ivi  contemplati,  per
consentire  lo sblocco dell'erogazione agli enti dell'ultima rata dei
contributi ordinari.