(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) La  prova  scritta  consiste  nello  svolgimento di uno o piu'
elaborati vertenti su non piu' di tre materie tra quelle indicate nel
decreto  di  riconoscimento  quali  materie  su cui svolgere la prova
scritta di cui una a scelta dell'interessata.
    c) La  prova  orale  verte  su  non piu' di cinque materie scelte
dalla  richiedente  tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento
quali materie su cui svolgere la prova orale oltre che su ordinamento
e deontologia professionale.
    d) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.