Art. 2. Programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari 1. I programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari devono essere adeguati a quanto previsto nel disciplinare tecnico allegato 1, entro la data del programma di applicazione di cui al decreto attuativo del comma 6 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.