Art. 2.
                  Programmi informatici utilizzati
          dalle strutture di erogazione di servizi sanitari

    1.   I   programmi  informatici  utilizzati  dalle  strutture  di
erogazione  di  servizi  sanitari  devono  essere  adeguati  a quanto
previsto  nel  disciplinare  tecnico  allegato  1,  entro la data del
programma  di  applicazione  di  cui al decreto attuativo del comma 6
dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.