Art. 3.

              Revisione delle modalita' di trasmissione
    1.  In  funzione  degli  esiti  della  sperimentazione  di cui al
decreto   attuativo  del  comma  6  dell'art.  50  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre   2003,  n.  326,  si  procedera',  ove  necessario,  con
successivo decreto, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1.

      Roma, 24 giugno 2004
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli