Art. 2.
  1.  La  quota  di  competenza regionale di cui all'art. 1, comma 2,
quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza,
e'  assegnata  a  ciascuna  regione  tenendo  conto dei differenziati
livelli di rischio che caratterizzano i diversi territori.
  2. Ai fini dell'utilizzo di tale quota, ciascuna regione predispone
e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  della  presente  ordinanza,  un  programma  temporale delle
verifiche  tecniche  ed  un  piano  degli interventi di adeguamento o
miglioramento  di  cui  all'art.  1,  comma 3, lettera c) che intende
realizzare,  con  indicazione  dei relativi costi convenzionali, cosi
come  determinati  sulla  base  dei criteri indicati nell'allegato 2,
della  quota  percentuale  finanziabile, dell'ente beneficiario e del
soggetto  attuatore. Ciascuna regione predispone e trasmette altresi'
al  Dipartimento  della  protezione  civile,  entro  sessanta  giorni
decorrenti   dal   31 marzo   2005,  un  piano  degli  interventi  di
adeguamento  o  miglioramento  di cui all'art. 1, comma 3, lettera b)
che   intende   realizzare,   con   indicazione  dei  relativi  costi
convenzionali, della percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario
e del soggetto attuatore.
  3.  Nell'ambito  del  programma e dei piani di intervento di cui al
comma  2  le  regioni  possono  indicare  ulteriori  interventi anche
eccedenti  la  quota  assegnata,  ai  fini  dell'utilizzo  di risorse
finanziarie   aggiuntive   che   dovessero   eventualmente   rendersi
disponibili.
  4. Qualora il programma temporale o i piani di intervento di cui al
comma  2 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento
della protezione civile provvede a ripartire la quota originariamente
assegnata  alla  regione  inadempiente alle altre regioni che abbiano
rispettato  le  prescritte  scadenze, sulla base dei medesimi criteri
indicati nell'allegato 1, fatta salva l'ipotesi in cui entro sessanta
giorni  dalla  scadenza  dei  predetti termini la regione interessata
definisca  un  apposito  programma d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile.
  5.  Le  procedure  e le modalita' di utilizzo della quota spettante
allo   Stato   saranno   disciplinate  con  successiva  ordinanza  di
protezione civile.