Art. 2. 1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 2, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, e' assegnata a ciascuna regione tenendo conto dei differenziati livelli di rischio che caratterizzano i diversi territori. 2. Ai fini dell'utilizzo di tale quota, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, un programma temporale delle verifiche tecniche ed un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali, cosi come determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2, della quota percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore. Ciascuna regione predispone e trasmette altresi' al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni decorrenti dal 31 marzo 2005, un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali, della percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore. 3. Nell'ambito del programma e dei piani di intervento di cui al comma 2 le regioni possono indicare ulteriori interventi anche eccedenti la quota assegnata, ai fini dell'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili. 4. Qualora il programma temporale o i piani di intervento di cui al comma 2 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a ripartire la quota originariamente assegnata alla regione inadempiente alle altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, sulla base dei medesimi criteri indicati nell'allegato 1, fatta salva l'ipotesi in cui entro sessanta giorni dalla scadenza dei predetti termini la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile. 5. Le procedure e le modalita' di utilizzo della quota spettante allo Stato saranno disciplinate con successiva ordinanza di protezione civile.