Art. 3. 1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo i criteri indicati nell'allegato 2 alla presente ordinanza. Ciascuna regione, qualora si presenti la necessita' di effettuare indagini piu' approfondite su una particolare opera, puo' stabilire costi convenzionali di verifica diversi rispetto a quelli indicati nell'allegato 2, in misura non superiore al 20%. Ciascuna regione puo' disporre altresi la concessione del contributo anche in percentuale superiore a quella indicata nelle tabelle di cui all'allegato 2, qualora sussistano condizioni di rischio sismico grave ed attuale e l'ente beneficiario non riesca a garantire il previsto cofinanziamento, anche utilizzando allo scopo risorse tratte dal proprio bilancio. 2. Gli interventi da realizzare con il finanziamento del Fondo, le risorse da destinare a ciascuno e gli enti beneficiari delle stesse sono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalla regioni, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 32-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 3. L'erogazione dei finanziamenti ha luogo a seguito di comunicazione, trasmessa al Dipartimento della protezione civile da parte degli enti beneficiari per il tramite della regione competente, della data di conferimento dell'incarico di verifica, ovvero di avvenuto inizio dei lavori, e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione. Qualora la predetta comunicazione non pervenga, per la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e per quelle di cui alle successive lettere b) e c), rispettivamente, entro sei mesi ed entro dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 2, il capo del Dipartimento della protezione civile dispone la revoca del finanziamento. 4. Gli enti beneficiari sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e stipulare contratti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo, assumendo l'onere del cofinanziamento eventualmente necessario al completamento dell'intervento, anche in attesa dell'integrale trasferimento delle risorse stabilite nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. A conclusione dell'intervento, e comunque non oltre due anni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica ovvero di avvenuto inizio dei lavori, gli enti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Dipartimento della protezione civile, per il tramite della regione competente, la documentazione relativa agli interventi effettuati. Da tale documentazione dovranno tra l'altro risultare la spesa effettivamente sostenuta, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso. 6. Il Dipartimento della protezione civile assumera' ogni piu' opportuna iniziativa nei confronti degli ordini professionali affinche' assicurino la piu' ampia collaborazione nell'applicazione della presente ordinanza. 7. Il Dipartimento della protezione civile dispone verifiche anche a campione sull'utilizzo dei finanziamenti.