Art. 3.
  1.  Le  risorse  da destinare a ciascun intervento sono determinate
secondo  i  criteri indicati nell'allegato 2 alla presente ordinanza.
Ciascuna  regione,  qualora  si  presenti la necessita' di effettuare
indagini  piu'  approfondite su una particolare opera, puo' stabilire
costi  convenzionali  di  verifica diversi rispetto a quelli indicati
nell'allegato  2,  in  misura  non superiore al 20%. Ciascuna regione
puo'   disporre  altresi  la  concessione  del  contributo  anche  in
percentuale   superiore  a  quella  indicata  nelle  tabelle  di  cui
all'allegato  2,  qualora  sussistano  condizioni  di rischio sismico
grave  ed  attuale  e  l'ente  beneficiario non riesca a garantire il
previsto cofinanziamento, anche utilizzando allo scopo risorse tratte
dal proprio bilancio.
  2.  Gli interventi da realizzare con il finanziamento del Fondo, le
risorse  da  destinare a ciascuno e gli enti beneficiari delle stesse
sono   individuati,   conformemente   a  quanto  previsto  nei  piani
predisposti  dalla regioni, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il Ministro dell'economia e delle
finanze,   da  emanare  ai  sensi  dell'art.  32-bis,  comma  2,  del
decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  3.   L'erogazione   dei   finanziamenti   ha  luogo  a  seguito  di
comunicazione,  trasmessa  al Dipartimento della protezione civile da
parte degli enti beneficiari per il tramite della regione competente,
della  data  di  conferimento  dell'incarico  di  verifica, ovvero di
avvenuto inizio dei lavori, e del costo complessivo necessario per la
relativa   realizzazione.   Qualora  la  predetta  comunicazione  non
pervenga,  per la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a),
e per quelle di cui alle successive lettere b) e c), rispettivamente,
entro  sei mesi ed entro dodici mesi dalla data del decreto di cui al
comma  2, il capo del Dipartimento della protezione civile dispone la
revoca del finanziamento.
  4.  Gli  enti  beneficiari  sono autorizzati ad assumere impegni di
spesa  e  stipulare  contratti  in forza delle disposizioni di cui al
presente    articolo,    assumendo    l'onere   del   cofinanziamento
eventualmente  necessario  al completamento dell'intervento, anche in
attesa  dell'integrale  trasferimento  delle  risorse  stabilite  nel
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  5.  A  conclusione  dell'intervento,  e comunque non oltre due anni
dalla  data  di  conferimento  dell'incarico  di  verifica  ovvero di
avvenuto  inizio  dei  lavori,  gli  enti  beneficiari  sono tenuti a
trasmettere  al  Dipartimento della protezione civile, per il tramite
della  regione competente, la documentazione relativa agli interventi
effettuati.  Da tale documentazione dovranno tra l'altro risultare la
spesa  effettivamente  sostenuta,  gli  effettivi  dati  dimensionali
dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e, per gli interventi
di  cui  all'art.  1, comma 3, lettere b) e c), il grado di sicurezza
conseguito a seguito dell'intervento stesso.
  6.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile assumera' ogni piu'
opportuna   iniziativa   nei  confronti  degli  ordini  professionali
affinche'  assicurino  la piu' ampia collaborazione nell'applicazione
della presente ordinanza.
  7.  Il Dipartimento della protezione civile dispone verifiche anche
a campione sull'utilizzo dei finanziamenti.